Seduta del 26 gennaio 1970

Finanze e regioni

Nel gennaio 1970 si apre il dibattito sui provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario Giorgio Almirante prende più volte la parola durante il dibattito: abbiamo scelto tra tanti interventi il lungo discorso del 26 gennaio sull’articolo 15 che prevede l’attribuzione alle regioni delle materie indicate nell’ari. 117 della Costituzione. Si tratta di una norma fondamentale, il Msi-Dn intravede in essa un primo passaggio verso lo Stato federale a cui si oppone con decisione

ALMIRANTE: “Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito un rilievo sui modi con cui i gruppi regionali combattono la battaglia relativa all’articolo 15.

Si è detto abbondantemente nei giorni scorsi lo abbiamo letto su tutti i giornali, lo ha ripetuto stamane l’onorevole Galloni con il linguaggio, vagamente esoterico, della sinistra della Democrazia cristiana, parlando di «punto nodale della legge», e io mutuo la terminologia della sinistra democristiana che credo essere abbastanza pratica in mutui nel dire che l’articolo 15 è un punto nodale della legge.

Sappiamo che sull’articolo 15 si sono svolte, all’interno della maggioranza di centro-sinistra e anche della più larga e reale maggioranza regionalistica, delle discussioni che in taluni casi hanno degenerato, fuori di qui, in clamorose polemiche. Era da attendersi che, giunti alla discussione dell’articolo 15, i gruppi regionalisti ci facessero l’onore e la cortesia di esporre i loro punti di vista. Ma, se sono bene informato, oltre all’onorevole Galloni che ringraziamo per essere intervenuto in un discorso che ovviamente non condividiamo, che anzi respingiamo nella sostanza e nel contenuto, ma che per lo meno ci offre la possibilità di un dialogo, di un dibattito polemico ad armi cortesi nessuno tra gli esponenti dei gruppi regionalisti ha ritenuto opportuno prendere la parola su questo articolo.

Può darsi, anzi lo credo, che colleghi dei gruppi regionalisti intervengano nella illustrazione dei propri emendamenti o nella polemica contro gli emendamenti da noi presentati; ma indubbiamente questo modo di condurre il dibattito da parte dei regionalisti convinti non è il più adatto a chiarire al Parlamento e all’opinione pubblica, anche attraverso la stampa, i contenuti reali del provvedimento in esame. Sicché, se stamane il presidente del nostro gruppo parlamentare, onorevole De Marzio, ha giustamente messo in rilievo la validità politica e morale della nostra battaglia ostruzionistica, io credo di poter tentare di mettere in rilievo, attraverso questo mio intervento sull’articolo 15, che tenterà di non essere soltanto polemico, la validità vorrei dire tecnica e programmatica di respiro programmatico e di contenuto della nostra opposizione ostruzionistica a questo disegno dì legge.

Ho l’impressione di non sbagliare dicendo che il nostro atteggiamento ha fatto esplodere, malgrado l’ostinato silenzio o quasi dei gruppi regionalisti, i punti chiave del disegno di legge che, con maggiore o minore evidenza, hanno il loro centro proprio nell’articolo 15. Credo di non sbagliare affermando che il nostro atteggiamento ha fatto esplodere il primo punto chiave, quello relativo all’effettivo costo dell’istituzione dell’ordinamento regionale a statuto straordinario; e vi è in tal caso un riferimento preciso al contenuto dell’articolo 15 e una risposta precisa da dare all’onorevole Galloni che, proprio a questo riguardo, ci ha accusati di essere in contraddizione.

Credo anche che il nostro atteggiamento abbia fatto scoppiare e lo avete visto nei giorni scorsi quella divertente, ma al tempo steso preoccupante e drammatica, battaglia tra nordisti e sudisti che ha diviso, in seno a ciascun partito, i parlamentari rappresentanti delle regioni del nord e quelli delle regioni del sud. Credo poi che il nostro atteggiamento abbia fatto scoppiare, o abbia evidenziato, lo scollamento tra riforma regionale e politica di piano.

E credo, infine, venendo più particolarmente al contenuto dell’articolo 15 e all’illustrazione polemica che mi permetterò di farne, che attraverso i nostri interventi (e anche, modestamente, attraverso quanto mi accingo a dire), si sia chiarito quanto disarticolata (ecco il tema di fondo al quale intendo riferirmi) sia la cosiddetta maggioranza regionalistica alla quale si è riferito stamane l’onorevole Galloni.

L’onorevole Galloni ha fatto un discorso onesto e corretto quando, riferendosi, a proposito dell’articolo 15 e del problema delle regioni in genere, alla nota polemica in corso sulla delimitazione o meno della maggioranza, ha rilevato che, allorché si discutono problemi di fondo, la maggioranza stessa deve continuamente stare a colloquio Io ha detto l’onorevole Galloni e quindi mi permetto di ripeterlo; l’ho udito bene e spero che dal testo stenografico non sia scomparso con tutte le opposizioni.

Ho apprezzato la correttezza di tale posizione. Ma debbo onestamente dire che ho pure apprezzato la correttezza di un’altra posizione dell’onorevole Galloni, che a me, peraltro, sul terreno politico può non piacere. Mi riferisco alla posizione as-

sunta dall’onorevole Galloni quando, penso anche a nome dei suoi amici della sinistra democristiana, egli ha con un certo coraggio dichiarato che non è molto lecito né molto bello chiedere, o per lo meno ricevere, costantemente, anche da un punto di vista procedurale non lo ha detto l’onorevole Galloni, ma lo ha chiaramente fatto intendere , i voti dell’ estrema sinistra per essere chiari del Partito comu-nista rifiutando poi un colloquio con quei settori dai quali gli stessi si mutuano.

Ineccepibile questo ragionamento dell’onorevole Galloni e della sinistra della Democrazia cristiana, anche se non so quanto esso sia condiviso ma, mi si permetta dire, ciò non ha molta importanza dal gruppo democristiano in quanto tale o dall’attuale Governo. Ineccepibile ho detto se vi fossero delle convergenze effettive, e soprattutto se esistessero delle convergenze effettivamente manifestabili di fronte al Parlamento e alla pubblica opinione, quanto ai contenuti reali della riforma regionale, in seno alla maggioranza regionalista.

Invece, onorevoli colleghi e mi riferisco particolarmente alla sinistra della Democrazia cristiana, che parla di patti costituzionali e almeno ha il pregio di parlare chiaramente che cosa esplode dal contesto di questo dibattito? Da parte nostra nulla di nuovo: le nostre antiche posizioni antiregionalistiche che, semmai, abbiamo perfezionato, chiarito. Da parte dei gruppi regionalisti, invece, molto di nuovo: emergono contrasti di fondo in merito ai contenuti delle regioni.

Qui dentro, in mezzo a voi, e ve lo dimostrerò d’altra parte lo sapete già , vi sono ancora i rispettabilissimi rappresentanti di quel pluralismo cattolico che dal 1946 ad oggi la maggioranza della Democrazia cristiana, nelle sue riunioni e nei congressi, ha sostenuto essere il contenuto di fondo del programma e della tradizione di quel partito.

Mi permetto di ricordare, in proposito, ai colleghi della Democrazia cristiana che il pluralismo cattolico tornerò comunque sulla questione è un pluralismo che si riferisce a quelli che l’amico De Marzio stamane ha ricordato essere i corpi intermedi, ma che molti fra i cattolici militanti nella Democrazia cristiana hanno chiamato, in tempi non sospetti, i corpi sociali intermedi.

Pertanto non si è mai trattato, in dottrina, e mi riferisco ai più seri e validi esponenti della Democrazia cristiana e del mondo cattolico di pluralismo politico, ma di un pluralismo a contenuto sociale e a tinte sociali, il che è fortemente diverso.

Esistono, comunque, nella Democrazia cristiana e potrei facilmente indicarli uomini di grande rilievo i quali, quando parlano di regionalismo, si riferiscono ai contenuti essenziali di quel pluralismo che fa parte della tradizione cattolica. Vi sono però anche, tra i colleghi della DC parlo dei democristiani di oggi, non delle ombre di un passato che molti tra voi vorrebbero per prudenza politica dimenticare o far dimenticare, anche se non è un passato di cui dobbiate vergognarvi alcuni federalisti, tra i quali almeno uno ha avuto il coraggio e la franchezza di manifestarsi: l’onorevole Marchetti, che ancora una volta debbo ringraziare per la chiarezza spregiudicata delle sue impostazioni.

Vi sono, dicevo, tra gli uomini della DC i federalisti, cioè coloro i quali hanno il coraggio di dichiarare come, ripeto, lo ha avuto l’onorevole Marchetti : sono un federalista e per me regionalismo equivale a federalismo. Vi documenterò che ha tanto ragione l’onorevole Marchetti, da un certo punto di vista, che all’epoca della Costituente colui che oggi viene considerato dalla sinistra democristiana un esempio tipico del moderatismo, l’onorevole Tosato, ebbe testualmente a dire: «regionalismo equivale a federatismo». Ed è un chiarimento io penso importante nel tempo.

Vi sono dunque, tra i democristiani, i sostenitori del regionalismo vecchio tipo, così come uscì (non come entrò, ma come uscì) dal forcipe e dai compromessi dell’Assemblea costituente; vi sono i regionalisti vecchio e nuovissimo tipo, vale a dire i federalisti convinti, coloro che hanno il coraggio di dire che lo Stato regionale è uno Stato diverso dallo Stato attuale, cioè che non si tratta di dar luogo alla riforma consistente nell’ attuare le regioni, ma ad un nuovo tipo di Stato, che potrà anche chiamarsi regionale o regionalista o regionalistico, ma che nella sostanza dei suoi ordinamenti dovrà rispondere ai connotati di uno Stato federale; e vi è poi il regionalismo tipicamente politico, strumentato cinicamente (e nessuno si offenda, perché è un apprezzamento politico anche questo), strumentato cinicamente in termini politici, che caratterizza l’estrema sinistra e che debbo dire caratterizza ancor più i socialisti dei comunisti. Caratterizza in termini di cinismo politico ancor più i socialisti dei comunisti, sia per le ragioni che l’onorevole De Marzio stamane ricordava, e cioè perché la conversione rabbiosa dei socialisti a certe forme avanzate (come si dice oggi) di regionalismo coincide con l’ingresso dei socialisti nell’area del potere, sia perché riconosciamolo (è una documentazione che abbiamo tutti a portata di ma-no), all’epoca della Costituente furono assai più accesi nel combattere il regionalismo in toto i socialisti di quanto non lo siano stati, per prudenza politica, per intelligenza politica (non so come giudicare, ma i documenti parlano), a quell’epoca i comunisti; i quali lo dimostrò l’atteggiamento dell’onorevole Togliatti a proposito dell’articolo 7 della Costituzione, cioè del Concordato già allora, nella loro indubbia preveggenza e intelligenza politica, vagheggiavano lo scavalcamento dei socialisti per un tentativo di accordo e di compromesso diretto con la Democrazia cristiana o con alcune sue correnti.

Sono questi i contenuti relativi alla legge in genere, ma in particolare all’articolo 15 della legge, dei quali io desidero occuparmi, visto che non se ne occupano i protagonisti della commedia che sta per trasformarsi in un dramma.

Ho detto che il nostro ostruzionismo ha fatto esplodere un primo problema di fondo, sul quale da ora in poi non sarà più lecito ad alcuno giocare o scherzare o mentire. E penso che l’ultimo tentativo (scusatemi la presunzione) non voglio dire di menzogna, ma di sofisma al riguardo, sia stato quello infelicemente compiuto stamane dell’onorevole Galloni.

Il problema del costo delle regioni è strettamente connesso, molto più di quanto non appaia, con il contenuto e soprattutto con il nuovissimo contenuto, con l’ultimo contenuto dell’articolo 15 di questa legge. L’onorevole Galloni stamane ha detto:

i colleghi del Movimento sociale italiano sono in contraddizione con loro stessi, perché da un lato insistono nel deprecare che le regioni possano far lievitare costi di gestione altissimi e, dall’altro, si oppongo in toto a questo articolo 15, che rappresenta una specie di diga, una specie di argine dato il suo congegno articolato, date le norme sulla delega legislativa a proposito di trasferimento del personale e delle funzioni contro la possibilità di lievitazione o di dilatazione della spesa.

Questo è un sofisma. L’articolo 15, soprattutto nella sua ultima formulazione, attraverso le ultimissime intese intervenute in seno al centro-sinistra, non è un argine: è quello che io chiamavo l’altro giorno, a proposito di diversi articoli, un altro Vajont.

Perché? Perché le regioni tanto più costeranno quanto più saranno politicizzate; tanto meno costeranno quanto più rappresenteranno o potranno rappresentare o potrebbero rappresentare (poiché la mia credo sia ormai una vana illusione) degli organismi meramente amministrativi. L’articolo 15, sia attraverso il congegno della delega, sia e soprattutto attraverso l’abrogazione, improvvisa e improvvisata con enorme leggerezza, dell’articolo 9 della legge n. 62 del 1953, è esattamente l’articolo che politicizza al massimo, che autonomizza al massimo ma in senso politico, vorrei dire, con brutto neologismo, che «sovranizza» al massimo, sino a trasformare lo Stato in uno Stato federale, le regioni a statuto ordinario.

Per dimostrare ancora una volta ai colleghi che noi tentiamo qualche lettura, che non parliamo nella improvvisazione di una polemica politica ma ci riferiamo a testi, non di nostra parte, abbastanza autorevoli, mi permetterò, a questo riguardo, due citazioni. Una relativa a quanto ebbe a scrivere il professor Celestino Arena, l’altra a quanto ebbe a scrivere l’avvocato Ferdinando Carbone; entrambe le citazioni sono tratte dai lunghi testi della commissione Tupini.

Il professor Celestino Arena nel 1961 ebbe a scrivere: «La finanza è solo strumentale per il funzionamento di un dato tipo di regione, e ne resta condizionata. Perciò assumiamo come ipotesi di lavoro alcune interpretazioni realistiche della Costituzione e ad esse adegueremo le possibili finanziarie. La regione non ha funzioni politiche o di elevata politica economica, è un ente di amministrazione con finalità di mera amministrazione. Solo ai fini e nei limiti di questa autonomia amministrativa costituzionalmente garantita, si spiega l’autonomia finanziaria di essa, strumentale. La regione non solo non deve avere un apparato politico e amministrativo parallelo a quello statale, ma per i voluti fini di semplificazione e di snellimento della generale amministrazione amministrativa, esercita le sue funzioni attraverso gli uffici degli enti locali minori. Le regioni sono aggruppameto e coordinamento di funzioni locali effettivamente esercitate di regola da enti minori».

Se questa fosse la regione, se la regione fosse un ente puramente amministrativo o quasi soltanto amministrativo, se attraverso i congegni di questa legge non venissero volutamente, dichiaratamente dilatate le funzioni politiche della regione, il professor Celestino Arena avrebbe ancora oggi ragione nel ritenere contenibili le spese

delle regioni. Il professor Arena ragionava molto bene quando diceva: «Prefiguriamo un tipo di regione e poi diamo luogo ad una determinata legge finanziaria che a quel dato tipo di regione si adegui».

In questo caso è avvenuto, proprio per l’articolo 15, esattamente il contrario: si è dato luogo ad una certa legge finanziaria, ad un determinato preventivo di costo aggirantesi sui 700 miliardi l’anno per i primi anni; si è dato luogo, nel congegno della legge, ad un articolo 15 diverso dall’attuale; arrivati all’articolo 15, si sono aperte le cateratte, senza che il Governo si opponesse; la regione viene investita immediatamente o quasi (ne parleremo) di funzioni altamente politiche, cioè di funzioni legislative sostanzialmente primarie su 18 materie di altissima importanza, tra le quali basterebbe ricordare l’agricoltura: immaginate voi se in in tal guisa l’articolo 15 è da considerarsi, secondo quanto ci ha raccontato stamani scherzosamente, penso l’onorevole Galloni, un articolo «diga».

Le dighe sono state abbattute. Ciò farà piacere ai regionalisti come l’onorevole Marchetti, farà piacere all’estrema sinistra, che da anni reclama l’abbattimento della diga rappresentata dall’articolo 9 della legge n. 62 del 1953, ma non è lecito, a chi abbatte una diga perché la fiumana si scateni, dire nello stesso momento: io sto alzando una diga e siete voi che la volete abbattere. Questo non è lecito! Nessun sofisma può consentire alla sinistra della Democrazia cristiana e all’onorevole Galloni di sostenere ciò che è manifestamente il contrario del vero.

Passo ora alla seconda delle due citazioni preannunziate, ancora più autorevole della prima perché riguarda alcune affermazioni fatte dall’avvocato Ferdinando Carbone al quale, dopo questa sua relazione ai tempi della commissione Tupini, fu affidato il compito di presiedere la seconda delle commissioni che, in ordine di tempo, si sono occupate dei problemi finanziari delle regioni.

Scriveva dunque nel 1961 l’avvocato Carbone, con riferimento ai lavori della Commissione Tupini: «La sottocommissione si è trovata concorde nel definire di carattere, in senso elevato, amministrativo le funzioni attribuite dalla Costituzione alle regioni, ad esclusione di attività proprie della sfera del governo politico, che nei loro aspetti degenerativi non potrebbero che aggiungere confusione e disordine, peggio, elementi di disgregazione nella vita dello Stato, con costi assolutamente proibitivi per un effettivo ed efficiente ordinamento regionale».

Ritengo che queste testimonianze possano essere sufficienti, insieme al ragionamento che ho premesso, per debellare il sofisma dell’onorevole Galloni. Ma vi è qualcuno che durante questo dibattito ci è venuto in aiuto. È per questo che ho l’abitudine di prender nota delle affermazioni fatte dai non molti colleghi regionalisti intervenuti nella discussione generale e che talvolta si sono un poco scoperti con qualche ingenuità.

Ascoltate dunque, onorevoli colleghi, l’onorevole Finelli, del Partito comunista, il quale, riferendosi alle modifiche apportate in Commissione all’articolo 15, e più precisamente all’emendamento con il quale si sopprimeva l’articolo 9 della legge

n. 62 del 1953, ha pronunziato una frase che è bene richiamare, perché forse quelle affermazioni sono sfuggite a molti colleghi e alla stessa stampa. «In un certo senso disse l’onorevole Finelli si può affermare che le modifiche apportate costituiscono una sorta di bomba posta sotto l’edificio finanziario costruito con il testo originario del disegno di legge governativo: bisognerà vedere se tale bomba scoppierà».

I comunisti, forse, sanno quando le bombe scoppiano e in questo caso la previsione del comunista onorevole Finelli era assolutamente esatta: la «bomba» è scoppiata o sta scoppiando. “

RAUCCI: “Desidererei farle osservare, onorevole Almirante, che l’onorevole Finelli fa parte non del gruppo comunista ma del gruppo misto. “

ALMIRANTE: “Attendevo, anzi desideravo, questa interruzione, onorevole Raucci, perché da tempo aspettavo l’occasione per denunziare il sottile doppio gioco (fra i tanti) compiuto dal Partito comunista, il quale, avendo avuto 177 deputati eletti in questa Assemblea, ne ha distribuiti 171 nel gruppo ufficiale del Partito comunista e ne ha assegnati altri sei a quello che si chiama «gruppo misto», che è presieduto da un deputato eletto nelle liste del Partito comunista e che conta sei eletti in quella stessa lista e altri quattro deputati posti quasi, se mi è consentito, come prezzemolo: tre colleghi della Volkspartei e uno della Valle d’Aosta. Cosicché, ad ogni riunione dei capigruppo e ad ogni discussione, il Partito comunista sostanzialmente interviene due volte, una prima in quanto tale e una seconda come «gruppo misto». Si tratta indubbiamente di un’ abile e sottile tattica ed ella, onorevole Raucci, avrebbe fatto meglio ad evitare quella interruzione che mi ha offerto lo spunto per denunziare tale manovra. “

RAUCCI: “Ogni deputato è libero di scegliere il gruppo al quale desidera appartenere. “

ALMIRANTE: “Dirò dunque che il deputato eletto nelle liste del Partito comunista, onorevole Finelli, anche se non iscritto al gruppo del Partito comunista, ha detto esattamente le parole che ho testé letto, citandole dal testo stenografico del suo intervento.

L’onorevole Finelli aveva ragione di fare quella affermazione e l’ha fatta con estrema chiarezza anche se mi si consenta di dirlo con un poco di rozza ingenuità. L’onorevole Finelli ha detto che questo articolo è una «bomba» e che si trattava di vedere se essa sarebbe scoppiata o meno.

Siate felici, colleghi eletti nelle liste del Partito comunista, perché la bomba sta per scoppiare e sarà posta sotto l’edificio di questa legge non appena sarà stato approvato l’articolo 15 nel testo integrato dalla Commissione per gli affari costituzionali. È una bomba che farà saltare tutti gli argini e in particolare quello che non noi, che siamo antiregionalisti, ma voi, colleghi regionalisti, avete costruito attraver-

so il congegno di cui all’articolo 9 della legge n. 62 del 1953. Ma se per avventura si ritenesse poco autorevole la testimonianza di un eletto nelle liste del Partito comunista specialista in bombe, c’è la testimonianza del relatore per la maggioranza, onorevole Tarabini, il quale nella sua relazione ha scritto molte cose contro questa legge, talune delle quali mi sono permesso di far rilevare l’altro giorno, mentre poche altre mi permetto di far rilevare quest’oggi.

L’onorevole Tarabini ha scritto nella sua relazione: «Si ha, cioè, il dubbio (e qualcosa più del dubbio) che il disegno di legge nel testo originario dell’articolo 15, muova da una interpretazione dell’articolo 117 della Costituzione che è restrittiva rispetto a quella del testo deliberato dalla Commissione. Se il dubbio è fondato, le conseguenze finanziarie riguardano non solo l’ammontare dei costi sostitutivi, i quali, di per sé, non costituiscono ragione di preoccupazione, ma altresì quello dei costi aggiuntivi connessi con il trasferimento delle funzioni: costi che secondo le stime della Commissione Carbone hanno, come s’è visto, una incidenza assai elevata».

Quindi il relatore per la maggioranza rileva che si ha motivo di ritenere che attraverso il nuovo testo dell’articolo 15 i costi siano destinati ad aumentare di molto. Lo rileva, l’espressione è sua, «con preoccupazione», e noi lo ringraziamo per queste sue cortesi, platoniche, e tardive preoccupazioni; lo rileva con cognizione di notizie che egli ricava, tra l’altro, dalla relazione Carbone, la quale dimostra che i costi aggiuntivi connessi con il trasferimento delle funzioni potrebbero essere molto elevati.

Sicché, credo di aver dimostrato essere un sofisma quello che l’onorevole Galloni, unico intervenuto in polemica nei nostri confronti, stamani ha tentato di opporci a difesa dell’articolo 15. Ritengo di aver dimostrato che l’articolo 15 abbatte, secondo le dichiarazioni della stessa maggioranza regionalista, nelle sue valide sfumature, le dighe o la diga che precedentemente esisteva, e che da questo momento in poi, dal momento cioè in cui il nuovo testo dell’articolo 15 sarà stato disgraziatamente approvato dalla Camera e poi dal Senato, diventando legge, non sarà possibile (io credo che l’onorevole Tarabini, anche se non gli chiedo di dirmelo ad alta voce, perché non posso spingere fino a tal punto la mia indiscrezione, in cuor suo me ne dia atto) alcuna ragionevole previsione di spesa a proposito delle regioni.

Nel momento stesso, infatti, in cui si attribuisce alle regioni una potestà legislativa praticamente indiscriminata (sia pure su diciotto materie, ma diciotto materie che comprendono l’agricoltura, per cui non si tratta di materie di scarsa importanza), nel momento in cui questo meccanismo si metterà in movimento, nessun ragionevole contenimento di spesa sarà pensabile, il che potrà andare benissimo per i sostenitori di un federalismo tra l’altro piuttosto spinto e incontrollato, potrà andare ancora meglio per i sostenitori del caos e dell’anarchia che siedono all’estrema sinistra, ma non so quanto andrà bene per il cittadino, per il contribuente e per quella larga parte tra voi che in buona fede continua ad essere regionalista in senso pluralista e disaccentratore, in senso articolato, e non si rende conto che la legge è stata portata via di mano alla vecchia maggioranza democristiana regionalista nell’antico senso, ed è stata presa nelle mani dell’estrema sinistra della Democrazia cristiana e dei socialisti di entrambe le specie.

Questa è la realtà politica che sta per tradursi in un assetto costituzionale e in un assetto, o in un disordine, amministrativo ulteriore per il nostro Stato.

Tutto questo, sempre rispondendo all’onorevole Galloni e concludendo per quanto riguarda questa parte, è aggravato dalla delega al Governo. Io non voglio, lo abbiamo già fatto, discutere tale delega dal punto di vista costituzionale.

Mi limito a osservare che, quando si rinunzia a fare ciò che avevano fatto i precedenti Governi, cioè a presentare un disegno di legge per il passaggio del personale dallo Stato alle regioni e si conferisce delega al Governo in tal senso, si sottrae in primo luogo al Parlamento una responsabilità che del Parlamento è propria, data la gravità e la complessità del tema e poi, senza alcun dubbio, si rendono meno efficaci i controlli e si aggravano i pericoli.

Il relatore Tarabini, a questo riguardo, spiritosamente perché credo che sia soltanto una battuta di spirito ha scritto nella sua relazione che «la delega farà guadagnare tempo al Parlamento». È una motivazione, onorevole Tarabini, un poco modesta. Non può, io penso, un relatore per la maggioranza sostenere, di fronte ad un argomento di questa entità, che si conferisce la delega al Governo per guadagnare tempo. Ve lo diciamo proprio noi che stiamo cercando di guadagnare tempo e di ritardare il più possibile l’approvazione di questa legge. Ma ve lo diciamo con franchezza. Il tempo che, secondo voi, si è perduto da oltre venti anni a questa parte abbiate la bontà di riconoscerlo non ve l’abbiamo fatto perdere noi. Noi qualche giorno, qualche settimana, qualche ora di tempo ve l’abbiamo fatta perdere (dal vostro punto di vista) nelle rare occasioni in cui nel corso di questi venti anni un governo responsabilmente ha proposto leggi tendenti a istituire le regioni a statuto ordinario nel nostro paese. Ma le occasioni, come sapete, sono state poche e d’altra parte avrò modo di ricordarvele. Dopo aver voluto o dovuto perdere oltre venti anni di tempo, non ci si può venire a dire: per non perdere qualche giorno o qualche settimana di tempo, trasferiamo al Governo, attraverso la delega, funzioni delicatissime che spettano invece al Parlamento.

Ma, ad ogni modo, ciò che mi preme trattare in questo mio intervento sull’articolo 15 è quello che vi ho preannunziato, cioè verso quale tipo di regime, vale a dire verso quale tipo di Stato stiamo andando. Mi soccorre a questo riguardo ancora una volta il simpatico amico onorevole Marchetti, il quale, tra le tante cose schiette, ne ha detta una che costituisce la vera motivazione, secondo noi, dell’abrogazione in questo momento, dopo tanti anni, dell’articolo 9 della legge n. 62 del 1953.

L’onorevole Marchetti ha testualmente detto: «L’articolo 9 di quella legge salta oggi non per amore della Costituzione, ma in forza delle elezioni che si debbono fare in primavera». Grazie, onorevole Marchetti, per aver detto, non a nome della Democrazia cristiana e magari neanche della Valtellina o della provincia di Varese) ma a titolo personale, quello che pensiamo tutti, cioè che, se non ci si trovasse in una determinata contingenza politica, se non battessero alle porte le elezioni di primavera ammesso e, speriamo, non concesso che vi siano elezioni di tal fatta in prima

vera non si sarebbe acceduto ad abbattere quella diga, cioè ad aderire ad un nuovo tipo di ordinamento regionale, cioè ad un nuovo tipo di ordinamento dello Stato e quindi alla prefigurazione di un nuovo tipo di patto costituzionale o di ordinamento costituzionale.

Si sono bruciate le tappe, si sono accelerati i tempi perché vi è una determinata situazione politica, che si riferisce a una possibile campagna elettorale, che i settori che stanno continuando, occultamente ma tenacemente, a dirigere la Democrazia cristiana e il Governo, vogliono poter condurre con una determinata impostazione che consenta, dopo la campagna elettorale stessa, di superare non tecnicamente la delimitazione della maggioranza, ma politicamente e socialmente, cioè di dar luogo, dopo le elezioni regionali previste per la primavera ed impostate in un determinato modo, ad una spinta popolare, come dite voi, che, giustificata dall’approvazione di un provvedimento di questo genere, vi consenta di riportare al vertice, addirittura nell’aula di Montecitorio, i discorsi che per ora state facendo alla base e fuori dell’aula del Parlamento.

Questa è la realtà. L’onorevole Marchetti l’ha bruscamente dichiarata, ma l’ha dichiarata con ancor maggiore brutalità un deputato comunista (questa volta credo che sia proprio comunista e, se sbaglio, l’onorevole Raucci mi corregga), l’onorevole Giancarlo Ferri. Credo che sia un iscritto al Partito comunista e quindi al gruppo comunista, e che in nome del gruppo e del Partito comunista egli sia intervenuto nel dibattito.

L’onorevole Giancarlo Ferri, parlando nella discussione generale su questo disegno di legge, ha parlato con ancor maggiore chiarezza dell’onorevole Marchetti, ed ha parlato come comunista, quindi senza alcun dubbio in nome di un partito e di un gruppo e non a titolo personale. La democrazia che vige nel Partito comunista è tale, infatti, che, se avesse parlato a titolo personale, avrebbe subito la fine di altri colleghi, quelli del Manifesto, ai quali rivolgiamo le nostre condoglianze, non per essere stati espulsi oggi, ma per essere entrati, quando vi sono entrati, in un partito come quello comunista.

L’onorevole Giancarlo Ferri, dicevo, ha detto che bisogna dar luogo in ogni modo alla approvazione di questa legge perché in primavera si possano fare le elezioni regionali e non si vada alle elezioni politiche.

E state a sentire quale spiegazione classista e marxista egli ha saputo dare (i comunisti lo riconosco con ammirazione sono capaci di tutto: lo diceva poco fa anche l’onorevole Servello) della differenza, in questo momento, fra elezioni regionali ed elezioni politiche.

Noi pensavamo da ignoranti o da modestissimi discepoli, quali possiamo ritenerci in materia di democrazia elettorale o parlamentare, che il dato elettorale fosse sempre la espressione di un dato di popolo. Per quanto si riferisce alle elezioni amministrative e alle elezioni politiche e per quanto questa volta potrebbe riferirsi a quella specie di via di mezzo fra elezioni amministrative ed elezioni politiche che sarebbero

le elezioni regionali, noi abbiamo sempre pensato che il dato elettorale coincidesse con la manifestazione della sovranità del popolo. No, secondo le nuovissime teorie comuniste, vi sono elezioni buone e le elezioni cattive, non a seconda dei risultati, che non sono prefigurabili o che si finge di non poter prefigurare anche se poi è proprio per la prefigurazione di impossibili risultati che si vuole andare lungo una certa strada e non lungo un’altra ma per i contenuti.

Vi sono le elezioni popolari e le elezioni di tipo feudale o aristocratico. In questo momento, le elezioni amministrative e regionali, secondo i comunisti, sarebbero le elezioni autenticamente popolari, mentre le elezioni politiche anticipate sarebbero le elezioni antipopolari e chissà perché? espressive di una volontà deformata dell’elettorato italiano.

Se non credete a quanto vi sto raccontando, ascoltate per cortesia la prosa dell’onorevole Giancarlo Ferri, il quale dice: «La regione si realizzerebbe in coincidenza con la fine dell’intima coalizione moderata e conservatrice e anche repressiva di governo. Il centro-sinistra è un’intesa politica vecchia, superata dalla lotta popolare. Salta il centro-sinistra, nasce la regione». (Com’è bello!) «Questo potrebbe essere uno degli sbocchi dell’intervento popolare, se le elezioni della prossima primavera serviranno ad istituire le regioni».

Quindi, se le elezioni della prossima primavera serviranno ad istituire le regioni ed in questo determinato modo, questo sarà uno sbocco dell’intervento popolare: salterà il centro-sinistra; progresso in nome delle regioni!

L’onorevole Giancarlo Ferri continua: «In caso contrario, l’intervento popolare nelle elezioni in primavera si svolgerebbe su un altro piano che noi combattiamo decisamente. La conservazione politica dominante, nei suoi ultimi sussulti, potrebbe cercare di impedire questo avvio costituzionale ad un decentramento dei poteri statali. Non avremmo le elezioni regionali e avremmo le elezioni politiche. Avrebbe la meglio allora un coacervo di interessi economici capitalistici, di conservazione di poteri, di vecchi e nuovi gruppi, di spinte repressive, di burocrazia asfissiante».

Quindi ci sono le elezioni di classe: quelle politiche, in questo momento, sono le elezioni del privilegio, della conservazione e della burocrazia asfissiante; quelle regionali, secondo il gruppo e il Partito comunista, sono invece le elezioni della spinta popolare, del rinnovamento e dell’avanzata verso nuove formule. Quello che ha detto un poco rozzamente, bisogna riconoscerlo il collega Giancarlo Ferri, vogliamo tradurlo in un linguaggio politico? Non ne avete bisogno; non ne avete bisogno perché l’Unità parla questo linguaggio politico tutte le mattine, da parecchi mesi a questa parte; l’Unità è diventata da parecchi mesi a questa parte l’organo ufficiale, non dico del Parlamento italiano, ma di questo Parlamento: non si tocchi questo Parlamento, non si parli di elezioni anticipate; si parli di elezioni regionali.

Vi prego di voler meditare sulla lezione per altro chiarissima che deriva da questo atteggiamento dei comunisti, anche perché si tratta di un atteggiamento non conforme alle tradizioni di questo partito, non conforme alle tradizioni di un

qualsivoglia partito di opposizione, non conforme alle tradizioni e in apparenza ma solo in apparenza agli interessi di un partito che non è solo un partito di opposizione, ma è un grosso partito di opposizione, con formidabili strumenti di potere, di sottopotere, di pressione e di propaganda tra le mani; e quindi di un partito che tutti riteniamo, o dovremmo ritenere, essere in un qualsivoglia momento pronto non ad affrontare, ma a chiedere, a sollecitare, a stimolare, a provocare, a rendere inevitabile, direi, lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni politiche. Il Partito comunista combatte l’attuale formula di governo; l’attuale formula di governo è stata definita «formula di legislatura»; il Partito comunista ha l’evidente interesse di far cadere la legislatura perché cada questa formula di governo, perché si esca da quella che anche noi definiamo la mistificazione del centro-sinistra.

Ma il Partito comunista non vuole gli strumenti atti politicamente a far saltare la mistificazione del centro-sinistra; il Partito comunista vuole gli strumenti atti a dar luogo alla riforma regionale a statuto ordinario, soprattutto dopo che, attraverso l’articolo 15, ha contribuito a mettere la bomba sotto l’edificio dello Stato, della sua legislazione, ed anche della sua articolazione amministrativa.

Non vi offendete, colleghi della Democrazia cristiana (mi riferisco soprattutto a quelli della sinistra della Democrazia cristiana) e colleghi del Partito socialista o socialdemocratici, se noi qualche volta, in momenti di accesa polemica, ma con qualche valida ragione politica, vi definiamo «le truppe ausiliarie degli interessi del Partito comunista», proprio in ordine a questa legge, a questa riforma dello Stato e a questo articolo 15 della legge in esame.

Quanto all’articolo 15 come tale, faccio un rilievo che vi sembrerà curioso ma che ho constatato, nella mia coscienza, rispondere a realtà: esaminando attentamente l’articolo 15 nelle sue componenti, nei suoi dati formativi, così come esso, anche attraverso gli ultimi emendamenti concordati, è venuto ad essere di fronte a noi, noi possiamo un poco malinconicamente, per quello che riguarda me ed i colleghi che hanno la ventura di essere in quest’aula fin dalla prima legislatura rifare la storia politica del dopoguerra. O qualche cosa di più: possiamo addirittura, attraverso un esame dell’articolo 15, del suo attuale testo composito (un esame che farò molto rapidamente, non temiate: non è un espediente ostruzionistico, ma un dato di coscienza), fare qualcosa di più ambizioso che non la storia politica del dopoguerra: una specie di storia delle ideologie politiche come si sono venute trasformando in questo dopoguerra.

Ho davanti a me un foglio ingiallito, che conservavo in un tiretto, come accade, perché è un documento della prima legislatura; è un documento del 1948, primo anno della prima legislatura, e mi ricorda qualche mio primo modestissimo, balbettante intervento nella Commissione affari interni, trasformatasi poi, e diventata in parte, come sapete, Commissione affari costituzionali, la Commissione di cui ho sempre fatto parte e che dal 1948 ha esaminato sempre, tranne che in quest’ultima occasione, essendone stata essa defraudata ingiustamente, i problemi delle regioni, che sono di sua competenza. Questo disegno di legge, che è del 1948 e che ha il n. 211,

portava la firma dell’onorevole Alcide De Gasperi, che presentava il disegno di legge di concerto con l’allora ministro dell’Interno onorevole Scelba.

Questo disegno di legge ebbe una lunga storia che vi risparmio: presentato alla Camera il 10 dicembre del 1948, ha finito per diventare, al termine di quella legislatura, proprio in extremis, la legge n. 62 del 1953. Il titolo secondo relativo alla «potestà normativa delle regioni», contiene l’articolo 9, che è preceduto da questa rubrica: «Condizioni per l’esercizio della potestà legislativa da parte della regione». Poi, tra parentesi, è scritto: «Riservato all’Assemblea»; perché dopo anni di dibattito in Commissione si ritenne di riservare al definitivo giudizio dell’Assemblea la formulazione dell’articolo 9.

Io ricordo bene come cominciò il dibattito in Commissione, lo ricordo soprattutto perché è stato molte volte citato il nome di quell’eminente collega della Democrazia cristiana che era allora il validissimo presidente della Commissione affari interni, onorevole Tosato. L’onorevole Tosato è colui che ha redatto il testo dell’articolo 117 della Costituzione e soprattutto il primo comma, colui che ha redatto il testo della norma transitoria IX della Costituzione che l’onorevole Galloni, stranamente perché l’onorevole Galloni è un uomo di cultura e di dottrina stamane c’ è venuto a raccontare non avere alcuna connessione con l’articolo 117 della Costituzione.

Tutti coloro che hanno studiato, anche approssimativamente, il nostro testo costituzionale, sanno che la norma transitoria IX della Costituzione è la trasformazione di un emendamento all’articolo 117, allora 109, presentato dall’onorevole Tosato con il n. 109-bis e non solo in connessione, ma in strettissima correlazione logica e, direi, sintattica, con gli articoli 109, 110, 111, fusisi e diventati il 117 della Costituzione.

Come si fa a venire a dire in quest’aula dove qualcuno che ha letto i testi costituzionali, anche se non era all’Assemblea costituente, pur c’è per pura comodità polemica e mostrando un’ignoranza che non è perdonabile in un uomo capace e preparato come l’onorevole Galloni, che la disposizione transitoria IX deve essere considerata a parte e che essa non a nulla a che vedere con l’articolo 117 della Costituzione, quando le sue norme furono redatte dalla stessa persona nello stesso momento?

L’onorevole Tosato, come chiunque può controllare rileggendosi i testi costituzionali, aderì a trasformare in norma transitoria quello che aveva presentato come un emendamento aggiuntivo all’articolo 117 della Costituzione. E fu corretto, l’onorevole Tosato, quando aderì a trasformare l’emendamento in norma transitoria, perché in effetti tale era, trattandosi di adeguare, attraverso quell’emendamento aggiuntivo all’articolo 109, poi diventato 117, le leggi dello Stato alle competenze delle regioni e di dare un termine allo Stato per questo adempimento.

La norma transitoria, però, nasceva dal corpo stesso degli articoli 109, 110 e 111, poi diventati articolo 117, e redatti dall’onorevole Tosato esattamente come la

disposizione IX transitoria. Non si tratta dunque più di una interpretazione; non si tratta di andare a rileggere oziosamente i lavori preparatori dell’Assemblea costituente per far perdere del tempo ai colleghi o per fare sfoggio di una dottrina che non esiste; ma si tratta di usare un minimo d’ onestà e di correttezza nell’ interpretazione, e si tratta tornerò su questo argomento, e mi si scusi, con una certa pesantezza di non portarci, come diceva l’onorevole De Marzio questa mattina, merce di contrabbando.

Noi abbiamo sempre sostenuto e sosteniamo che nessuno deve dimenticare che, fra gli articoli della Costituzione, vi è anche il 139, il quale ha una particolare importanza, e, vorrei dire, potrebbe addirittura avere più importanza di tutti gli altri articoli della Costituzione messi insieme, se davvero si ritenesse, dopo venti anni, di dover giungere a nuovi patti costituzionali.

Ci sono tre modi per giungere a nuovi patti costituzionali: stracciare il patto costituzionale esistente, e noi ci auguriamo che nessuno voglia giungere a ciò in nessun modo, e non abbiamo mai, da parte nostra, tentato di farlo, oppure rivedere il patto costituzionale esistente che reca le firme di voi tutti, che potrebbe semmai non legare noi che non c’eravamo, perché i più fra noi non fruivano, e voi lo sapete, di diritti politici a seguito delle leggi eccezionali che allora vigevano, e che invece ci lega perché, quando siamo entrati in quest’Assemblea, lo abbiamo fatto nostro. Anche se non esiste il vincolo del giuramento, c’è un giuramento di lealtà che consiste nel fare il proprio dovere quando si riceve uno stipendio per fare il proprio dovere.

Quindi dicevo o stracciare la Costituzione o rivederla: altrimenti esiste quello che io chiamo «il sistema della revisione strisciante», che è un sistema abietto, serpentino e che molti fra voi stanno adottando: si rivede la Costituzione senza rivederla, vengono interpretate come conviene le norme della Costituzione perché si ritiene mutata e può anche darsi che sia vero la condizione sociale e politica del nostro paese.

Ma se la condizione sociale e politica del nostro paese è mutata, se la Costituzione del 1° gennaio 1948 rappresenta un abito stretto per voi che siete cresciuti nei vostri contenuti sociali e politici o rappresenta un abito stretto perché non può contenere sotto di sé, anche perché non è il vestito di Arlecchino, il respiro ampio e grasso delle nuove maggioranze, denunciate tutto ciò in termini corretti, fate le debite proposte, si riveda la Costituzione e noi parteciperemo a quel dibattito con delle proposte, con delle tesi, con dei contenuti. Ma voi venite qui, o tacendo o con la sicumera dei professorini della sinistra della Democrazia cristiana, a insegnarci le cose che non sono scritte sui vostri libri che noi abbiamo letto, che abbiamo considerato e che abbiamo studiato. Questo non è lecito, non è corretto, non è onesto.

Ora, dicevo, questo vecchio foglio ingiallito mi ricorda i nostri, non dico i miei, esordi parlamentari, quelli che ricordava l’onorevole De Marzio stamane, quando entrammo qui in cinque e cominciammo ad occuparci dei problemi e cominciammo, oso dire, più per istinto, e magari, se ce lo consentite, anche per correttezza, che per

educazione politica, a mettere in atto quel che ora io vi sto dicendo a nome di tutto il nostro gruppo, e se mi consentite del nostro partito.

Cioè, poiché talune parti della Costituzione con le quali allora allora prendevamo contatto non ci piacevano, e in particolare non ci piaceva il titolo V della Costituzione, noi studiammo i modi tecnici corretti attraverso i quali tentare di giungere a una revisione costituzionale o per lo meno attraverso i quali manifestare la nostra volontà di giungere a una revisione costituzionale, di combattere contro l’attuazione in quei termini di quella parte della Costituzione e presentammo una proposta di legge che abbiamo vanamente ripresentato tante volte, non di abrogazione in foto, ma di revisione organica del titolo V della Costituzione.

Non ci siamo permessi infatti in quella proposta di legge di negare in loto le autonomie o i principi delle autonomie, perché abbiamo tenuto fermo il principio della autonomia degli enti locali e siamo stati sempre pronti a discutere per una modifica organica della vecchia legge comunale e provinciale che non regge più e non certamente per colpa di chi la emanò allora né per colpa nostra, ma certo per colpa di chi non ha saputo rinnovare istituti fondamentali. È una legge de 1934 e arrivano i rivoluzionari di accatto, non importa se del Partito comunista o della sinistra della Democrazia cristiana, per protestare contro quella, come contro tante altre leggi, perché superata.

Abbiamo anche letto sui giornali, nei giorni scorsi, con rammarico e con sconcerto, che davanti alla tomba di un magistrato di sinistra qualcuno, ritenendo di tessergli l’elogio funebre, ha testualmente detto (la frase è uscita sui giornali): «Lo compiangiamo e lo elogiamo perché ha saputo, come magistrato, disattendere la legge». Siamo a questo: i magistrati vengono elogiati quando disattendono le leggi!”

GASTONE: “Le leggi fasciste! “

ALMIRANTE: “Le leggi vigenti. Le leggi non si distinguono in fasciste e non fasciste, e voi dovreste vergognarvi quando ammettete che nel 1970 esistono leggi che voi definite fasciste. Questo è perfettamente vero: vi dirò che è perfettamente vero che la gran parte delle leggi vigenti (alludo alle leggi di fondo, ai testi unici, alle leggi organiche, dai codici all’urbanistica a talune norme fondamentali sull’agricoltura) risalgono al periodo fascista; ma non sono io a fare apologia di fascismo quando ve lo dico, siete voi a fare antiapologia di antifascismo quando lo riconoscete e vi ribellate in piazza contro tutto ciò, senza essere stati capaci, come legislatori pagati dal contribuente italiano, nel giro di venti anni, di porre rimedio a questa situazione!

Perché deve pagare il cittadino, anche se comunista? Non è giusto che il cittadino, comunista, socialista o missino, paghi perché sono ancora in piedi dite voi istituti repressivi che risalgono al tempo fascista. Perché deve pagare il contribuente, non importa di quale parte sia, se esistono ancora istituti risalenti al tempo fascista?

Ma credete voi che se il regime fascista fosse rimasto in piedi non avrebbe modificato le leggi 1934 e 1940? Le avrebbe modificate dal suo punto di vista, nel quadro del suo sistema: tanto è vero che, dal suo punto di vista e nel quadro del suo sistema, a cominciare dal 1923, modificò due leggi fondamentali: quella per l’ordinamento giuridico dei dipendenti dello Stato e quella sugli esami di maturità. Il fascismo era appena salito al potere e già rivedeva gli istituti fondamentali dal suo punto di vista.

Voi avete ragione quando criticate quel punto di vista, che non può essere il vostro, e avete avuto ragione 25 anni fa, quando avete abrogato talune leggi e taluni istituti fascisti che non potevano corrispondere ai vostri punti di vista. Ma quando, dopo 25 anni, ci venite a dire che non avete saputo sostituire quel che avete abrogato (vedi articoli 39, 40, 46 della Costituzione) con leggi aderenti e rispondenti al vostro stile, al vostro costume, al vostro sistema, e d’altra parte avete lasciato in piedi, in più di 25 anni, talune leggi di fondo che rispondono ai principi, al sistema e al costume di quell’epoca, dovreste vergognarvi di dichiararvi antifascisti, oppure dovreste sbrigarvi a dare un contenuto serio a codesto vostro antifascismo, se volete che le giovani generazioni non siano indotte soltanto, come forse volete, ad una protesta di tipo cinese o ad un abbandono di tipo nichilistico o ad astrarsi completamente dalla vita politica italiana o ad allontanarsi del tutto dalla società politica italiana.

Fate questi discorsi di contenuto, e noi siamo pronti a farli. Non crediate che noi siamo qui per fare la difesa a tutti i costi di leggi che, anche secondo il nostro punto di vista, possono essere vecchie e superate, tanto è vero che, tra le poche proposte di revisione organica, talune recano le firme dei deputati e senatori del Movimento sociale italiano. Questo è un brutto discorso per voi.

Mi scuso se la passione politica mi ha fatto alzare la voce. Dicevo che questo foglio ingiallito mi permette di rifare la storia politica e ideologica di questo dopoguerra attraverso l’iter dell’articolo 15 del disegno di legge in esame. Come sapete, questo è un articolo composito, è un ibrido, è un articolo che, nella sua buona sostanza, non ha nulla a che fare con la legge di cui trattasi, è un articolo in cui, per delega, è stato inserito il tema del trasferimento del personale, che è estraneo alla legge finanziaria, in cui, per delega, è stato inserito il principio del trasferimento delle funzioni, che è estraneo alla legge finanziaria, e in cui di straforo è stata inserita l’abrogazione dell’articolo 9 della legge n. 62 del 1953, che è estranea essa pure alla legge finanziaria e che nel nostro ordinamento legislativo regionale non aveva mai trovato psoto in alcuna proposta di legge.

Questa è la conclusione di una vicenda legislativa che ha avuto inizio con il foglietto ingiallito cui ho fatto riferimento e che è proseguita. Vogliamo vederne le tappe? Affinché non possiate cogliermi in contropiede, tale iter rapidissimo della formazione dell’articolo 15 attraverso la storia politica d’Italia in questi venti anni, io lo mutuo (tanto per far piacere alla sinistra democristiana) da uno studio fatto dall’onorevole Luzzatto e pubblicato in una delle relazioni pregevolissime dallo stesso presentate contro precedenti disposizioni di legge sulle elezioni regionali.

L’onorevole Luzzatto ha ricostruito le tappe. La prima è quella che ho ricordato: 10 dicembre 1948, disegno di legge sulla Costituzione ed il funzionamento degli organi regionali, cioè legge-quadro. Seconda tappa: nel 1949 il disegno di legge che vi ho mostrato si è trasformato in Commissione, si è dilatato, e nello stesso sono state inserite dice chiaramente l’onorevole Luzzatto «dettagliate normazioni». Cioè, «da una prima legge-quadro puramente ordinativa si prendeva a passare, dal 1948 al 1949, ad una legge-quadro più dettagliata ed estesa».

Che vuol dire l’onorevole Luzzatto quando parla di legge-quadro più dettagliata ed estesa? Basta confrontare i testi per rendersene conto: vuol dire legge meno autonomistica, vuol dire legge con maggiori garanzie e cautele per lo Stato e con minori poteri per le regioni. Ho parlato dell’anno dal 1948 al 1949. Cercate di ricordare quel che accadeva allora in questo Parlamento, in Italia, nel mondo. Cercate di ricordare che l’anno in questione fu quello in cui Alcide De Gasperi dovette dar luogo, con contrasti violentissimi con l’estrema sinistra, all’ingresso dell’Italia nel Patto atlantico. Cercate di ricordare tutto questo e forse collegherete le maggiori cautele restrittive di Alcide De Gasperi, regionalista di indubbia buona fede, nei confronti di un istituto regionale che egli voleva sì partorire ma con crescente cautela.

Dal 1949, terza tappa. Si arriva, cioè, all’approvazione della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Aggiunge l’onorevole Luzzatto che «dai 40 articoli del disegno di legge governativo già si era giunti ai 75 articoli della legge». Erano dunque stati aggiunti, nel corso della prima legislatura, 35 articoli tutti intesi trattandosi di legge-quadro ad appesantire la cornice dello stesso, e quindi a rendere meno autonome le regioni, a precisare meglio, con leggi dello Stato, i compiti delle stesse. Articoli, dunque, intesi ad inquadrare più ferreamente, ad ingabbiare (è stata usata, non certo da noi, la parola «gabbia»; l’hanno usata, anche nel corso di questa discussione, i comunisti) le regioni a statuto ordinario.

Termina la prima legislatura e passa tutta la seconda dico passa tutta la seconda legislatura senza che si torni sull’argomento. Vogliamo ricordare a noi stessi i contenuti politici e programmatici della seconda legislatura? Sono gli anni dal 1953 al 1958, sono gli anni che cominciano con un invito rivolto il 28 luglio 1953 da Alcide De Gasperi al momento della sua ultima esperienza, subito fallita, di costituzione di un governo; sono gli anni dicevo nei quali Alcide De Gasperi si rivolge a questi settori chiedendone il voto.

Sono gli anni nei quali si passa dall’ultimo tentativo De Gasperi al governo Pella; sono gli anni in cui successivamente si giunge, sino al 1958, alle formazioni governative che non si squilibravano verso sinistra, che tenevano atteggiamenti possibilmente centristi, in qualche caso di centro-destra; quegli atteggiamenti che oggi vengono definiti moderati e che allora, qualche volta persino sui banchi della Presidenza del Consiglio, venivano chiamati di chiusura a sinistra e a tinte nazionali. Gli anni in cui, quando un Presidente del Consiglio parlava di «cara patria», non veniva ritenuto un patriottardo e riceveva gli applausi e i consensi, non solo nostri, ma di tutta quanta la Democrazia cristiana. In quegli anni non si parla di leggi regionali, né «quadro» né di altro tipo.

Passa un’intiera legislatura, il Governo non assume iniziative, il Parlamento non si occupa di questi problemi. Si deve arrivare fino all’ultimo anno della terza legislatura, quando il ministro dell’Interno onorevole Taviani presenta, il 21 novembre 1962, un disegno di legge di 30 articoli recante «Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62».

Attenzione alla data: 21 novembre 1962. Era passato Segni, era passato Tambroni, erano passate le convergenze parallele, aveva avuto luogo il congresso della Democrazia cristiana a Napoli nel febbraio del 1962: in quel congresso si era manifestata (avrò modo di ricordarlo più avanti) una forte tendenza antiregionalista, capitanata dall’onorevole Scelga, dall’onorevole Andreotti, dall’onorevole Gonella (se non erro); quella tendenza era stata battuta, ma aveva pesantemente condizionato la maggioranza regionalista attraverso un deliberato del consiglio nazionale della Democrazia cristiana (che se non erro è proprio del novembre 1962) che statuisce che non si possa andare all’esperimento regionale se non nella garanzia che le maggioranze regionali e i governi regionali saranno coincidenti con la maggioranza di governo. Quindi, determinati accordi al centro, determinati accordi ferrei in tutta la periferia.

Quello era l’atteggiamento della Democrazia cristiana. Nel quadro di quell’atteggiamento riprende la vicenda che ha portato fino all’articolo 15 di questa legge.

L’onorevole Taviani viene autorizzato (o sospinto) a presentare, in nome di tutta la Democrazia cristiana, una nuova legge-quadro. Perché una nuova legge-quadro? Forse perché la precedente legge-quadro veniva considerata troppo restrittiva? No: perché, pur essendo la Democrazia cristiana riorientata verso la costituzione delle regioni, ma essendo allora la Democrazia cristiana (una Democrazia cristiana, badate, che veleggiava verso il centro-sinistra organico) orientata altresì verso un controllo politico di vertice e di base del centro-sinistra che escludesse i comunisti da qualsi-voglia partecipazione ai governi regionali, occorreva una legge-quadro proprio per questo più attenta e più vasta. Sicché, alla fine del 1962 viene presentata una nuova legge-quadro dal ministro Taviani, molto più estesa della vecchia legge n. 62 del 1953 che veniva considerata insufficiente.

«La I Commissione ricorda l’onorevole Luzzatto esaminò rapidamente nella III legislatura il disegno di legge, presentò il 14 gennaio 1963 un proprio nuovo testo esteso a nuove norme e a 43 articoli. Sia il disegno di legge governativo, sia il testo della Commissione in ancor maggiore misura, recavano talune modifiche della legge n. 62 del 1953, ulteriormente restrittive dell’autonomia regionale».

Quindi, siamo alla III legislatura, siamo ad una Democrazia cristiana avviata verso il centro-sinistra, ma avviata verso il centro-sinistra nella originaria formula dell’isolamento del Partito comunista, della estensione dell’area democratica dal centro alla periferia e viceversa.

La Democrazia cristiana, in questo quadro e ne ha tutto il diritto vuole le regioni, ma ritiene di dover assumere maggiori cautele proprio perché è in vista l’alleanza con i socialisti, proprio perché si tende a disincagliare i socialisti dai comunisti, proprio perché si sa che, per disincagliarli democraticamente e programmaticamente, bisogna disincagliarli nei centri di potere; proprio perché si sa che forte è la tentazione dei socialisti ad acquisire centri di potere anche insieme con i comunisti facendo il doppio gioco tipico della politica socialista di tutti i tempi nel nostro paese. Proprio per questo, nel momento in cui la Democrazia cristiana si approssima all’esperimento del centro-sinistra, essa mette le mani avanti e cerca una legge-quadro più ampia nella quale, oltre alle cautele dell’articolo 9 che rimane in piedi in questa nuova legge-quadro, vi sono cautele ben più ampie (delle quali non parlo stasera, ma ne parleremo nei prossimi giorni riferendoci ad altri articoli di questa legge). Si tratta delle cautele relative ai controlli.

Tra l’altro, lo dico solo di passaggio, stiamo andando verso la realizzazione della regione a statuto ordinario senza che una qualsivoglia legge-quadro abbia stabilito quali siano le modalità per i controlli di legittimità e di merito che la Costituzione stabilisce a proposito della legislazione regionale e degli atti amministrativi della regione. Guardate la serietà della maggioranza: stiamo andando alla realizzazione dell’ordinamento regionale, ma dei tribunali regionali di giustizia amministrativi nessuno ne sta parlando più seriamente. È un articolo della Costituzione di enorme importanza (i regionalisti dovranno riconoscerlo), di importanza ancora maggiore per gli autonomisti che non per noi, ma non se ne parla.

Quindi si procede con una vecchia legge-quadro che non contempla la norma fondamentale relativa ai tribunali regionali di giustizia amministrativa, nella decadenza, determinata dalla Corte costituzionale, relativa alle giunte provinciali amministrative, in uno stato di vuoto legislativo pauroso.

Cosa ci verrete a raccontare fra qualche tempo, ancora una volta? Che le giunte provinciali amministrative le ha istituite il fascismo e per questo non vi piacciono, ma che non avendo l’antifascismo saputo istituire null’altro si deve rimanere nel vuoto? Mi aspetto da un momento all’altro di essere tacciato di fascismo perché ritengo che fosse meglio lasciare le vecchie giunte provinciali amministrative piuttosto che dar luogo al vuoto giuridico e di controlli attuale. Non so di che cosa mi accuserete quando ripeterò che nell’ ormai vecchia legge-quadro del 1963-64 esistevano norme dettagliate per i controlli di legittimità e di merito sugli atti giuridici e amministrativi della regione; nella vecchia legge del 1953 non esistevano tali norme; oggi si abroga un articolo della vecchia legge del 1953 e si lascia cadere tutto il resto proprio da parte dei regionalisti.

L’onorevole Luzzatto diceva nella scorsa legislatura che era stato presentato «il 4 marzo 1964 un disegno d legge governativo ancora dal ministro dell’Interno onorevole Taviani, esteso a 47 articoli e ulteriormente restrittivo». Attenzione ancora alla data: 4 marzo 1964. Siamo pressappoco nei tempi del «colpo di Stato». Il centro-sinistra, appena sorto, è già in crisi, la Democrazia cristiana si rende conto che avrebbe anche potuto costituire un errore e continua ad essere cauta, a mettere le mani avanti, non vuole concedere troppo ai socialisti, presenta un nuovo disegno di legge-quadro per le regioni, più cauto dei precedenti.

E poi? Il testo nuovo diceva l’onorevole Luzzatto in una relazione del giugno 1964 che ora la Commissione licenzia, è stato portato addirittura a 99 articoli, e la minuziosa regolamentazione proposta, talune norme nuove inserite ulteriormente, restringono e ritardano l’autonomia regionale». Poi dal 1964, mese di giugno, si salta al 1970, mese di gennaio. Si vuole lasciare in piedi la vecchia legge Scelba del 1953, che a suo tempo fu aspramente criticata per i suoi contenuti manchevoli soprattutto dall’estrema sinistra, si abroga di quella legge l’unica norma che rappresentava e rappresenterebbe una cautela e un argine, non si parla più di altre leggi-quadro. Ma c’è di peggio: si rinuncia a quel poco di correttezza legislativa che i precedenti governi, anche di centro-sinistra, avevano dimostrato.

I precedenti governi avevano presentato un disegno di legge per il passaggio del personale: si tratta oggi di trasferirlo ad una delega inserita nell’articolo 15; avevano ritenuto di presentare un disegno di legge per il passaggio delle funzioni: viene degradato a delega anche questo; avevano presentato una timida leggina-quadro a proposito delle modifiche delle circoscrizioni comunali da parte delle regioni: non se ne parla nemmeno più; avevano preso impegno solenne in Parlamento di presentare almeno una legge-quadro (quella relativa all’agricoltura) e almeno un’altra (quella relativa all’urbanistica) e neppure di questo si parla più. Lo stesso onorevole Galloni si è lamentato questa mattina della mancata presentazione di simili provvedimenti di legge soprattutto per quanto riguarda l’urbanistica e ha dichiarato che non si può ragionevolmente, prudentemente andare verso la riforma regionale, senza che almeno per l’urbanistica esistano mi permetto aggiungere, anche per l’agricoltura e le foreste e credo di non essere fuori dalla realtà dei contenuti sociali ed economici attuali delle leggi-quadro.

Il tutto si riduce dopo che tanto numerose sono state le iniziative legislative e dopo che così vivacemente si è discusso su questi temi, nei diversi settori, per più di vent’anni all’ibrido di questo articolo 15, la cui storia è stata da me narrata per quanto riguarda i più lontani precedenti e illustrata brillantemente stamane dal collega De Marzio per quanto riguarda le ultimissime vicende.

A quanto detto dall’onorevole De Marzio sulle vicissitudini che hanno preceduto l’attuale formulazione dell’articolo 15 vorrei aggiungere poche cose, indirizzandomi soprattutto al ministro delle Finanze.

L’onorevole De Marzio è stato molto severo, e giustamente severo, quando ha espresso la opinione che il Presidente del Consiglio (il quale stamane non era presente) avrebbe dovuto dimettersi nel momento in cui veniva sconfessato dalla Commissione, e quindi dalla maggioranza parlamentare, l’operato del Governo. Esso infatti non aveva proposto la abrogazione dell’articolo 9 della legge del 1953, mentre la maggioranza di centro-sinistra della Commissione affari costituzionali si è pronunziata in tal senso, con le conseguenze a tutti ben note.

Per quanto mi riguarda, sarò meno severo dell’onorevole De Marzio, perché non mi riferirò alla responsabilità collegiale del Governo ma solo a quella, non dirò personale ma istituzionale, del ministro delle Finanze, che è qui presente.

Se è vero quanto abbiamo affermato io e colleghi di altre parti, anche della maggioranza, che mi sono permesso di citare, e cioè che l’abrogazione dell’articolo 9 della legge del 1953 comporta senza alcun dubbio una grossa lievitazione di spesa, non dico (sono più benevolo del collega De Marzio) che il signor ministro delle Finanze avrebbe dovuto dimettersi, perché vi sono ministri allergici alle dimissioni e credo che in questo caso la mia definizione sia abbastanza esatta per antiche esperienze; ma ritengo che, almeno, l’onorevole ministro delle Finanze avrebbe dovuto fornire qualche spiegazione.

Si noti che la relazione governativa dichiara testualmente: «È da ritenere che l’attuazione della delega stessa non sia condizionata alla previa emanazione delle cosiddette leggi-quadro, la cui adozione è invece prevista all’articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, quale presupposto per l’esercizio della potestà legislativa da parte delle regioni».

È dunque lo stesso ministro che sottoscrive l’affermazione che l’articolo 9 della legge del 1953 rappresenta il «presupposto» per l’esercizio della podestà legislativa regionale: e quando si parla di «presupposto», non se ne può non parlare anche in sede tecnica e finanziaria, con riflessi sulle previsioni di spesa.

Di fronte a modificazioni così profonde dell’impostazione del disegno di legge, il ministro avrebbe almeno dovuto alzarsi e spiegare le ripercussioni finanziarie di tale innovazione. Mi auguro che egli lo faccia e che riesca a spiegare come, dopo questa capitolazione di fronte alle pressioni dell’estrema sinistra, sia possibile mantenere immutata la previsione di spesa che il disegno di legge formulava proprio sulla base di quel «presupposto», che ora non è più tale.

Quanto all’emendamento all’articolo 15, sul quale l’onorevole De Marzio ha svolto stamane alcune facete osservazioni, rilevo soltanto che quell’emendamento (il capolavoro dell’onorevole Andreotti) reca le firme degli onorevoli Bressani, Bal-lardini e Mezza Maria Vittoria. Penso che la gentile collega… Mezza abbia esercitato in questo caso una funzione bivalente, anche per conto del Partito repubblicano italiano, che non si è associato (e vorremmo qualche spiegazione al riguardo) alla proposta degli altri gruppi.

A tale proposito devo poi darle, onorevole De Marzio, una cattiva notizia. Stamane, non essendo ancora giunto l’ultimo «corriere dello zar», ella, come parecchi di noi, pensava che l’onorevole Orlandi avesse detto il vero, quando con fiero cipiglio aveva annunciato che non si era rimangiato nulla; aveva ingoiato, ma era pronto a restituire attraverso la ripresentazione dell’emendamento forestale su cui tanto si è discusso l’altra sera. Caro De Marzio, avevi appena finito di parlare, che il «corriere dello zar» ci ha portato… Per carità, non mi riferisco alla Presidenza né a corrieri della Presidenza. “

PRESIDENTE: “È perfettamente inutile che ella precisi questo, onorevole Almi-rante, non mi sento chiamato in causa perché non ho corrieri. “

ALMIRANTE: “Nemmeno il Corriere della sera? 

PRESIDENTE: “Nessun corriere, sono solo. “

ALMIRANTE: “I riferimenti sono ben altri. Ripeto, il «corriere dello zar» ha portato un ultimo emendamento, firmato Orlandi, Fabbri e, tremate. Giolitti. Si sono messi d’accordo, si sono messi d’accordo sulle foreste; cioè è un accordo Migliarino-Pollino, se così posso dire, riferendomi a due note foreste che sembra interessino i due tronconi del vecchio socialismo. Non so se si tratti di un accordo tosco-calabrese o di un accordo tra socialdemocratici e socialisti, avvenuto con la mediazione gentile della Democrazia cristiana. Comunque a suo tempo lo commenteremo, io non intendo averlo illustrato perché è un pezzo prezioso; ascolteremo poi le illustrazioni dei colleghi, ai quali eventualmente risponderemo.

All’articolo 15, dopo la lettera a) del primo comma aggiungere: «Saranno altresì stabiliti i vincoli atti a garantire l’ inalienabilità, l’indisponibilità o la destinazione» (qui non si capisce bene se sia «e» la destinazione, oppure «o» la destinazione, l’onorevole Andreotti con le «e» e con le «o» è capace di fare dei capolavori, l’abbiamo visto anche con l’altro articolo) «dei beni di cui alla prima parte del comma quinto dell’articolo 10, quando ciò sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni».

Quindi qualcuno accerterà la natura dei beni; accertata la natura dei beni qualcuno accerterà ed attesterà, nel quadro dell’autonomismo più spinto naturalmente, e più avanzato in una situazione parafederalistica, quale sia l’interesse generale dello Stato. Poi si vedrà, può darsi che l’interesse generale dello Stato a Migliarino sia manciniano, nella Selva del Pollino sia principesco. E magari a questo punto si chiederà qualcosa che rappresenti anche l’interesse generale dei socialdemocratici. “

PRINCIPE: “Interessi principeschi certamente non ci sono. Siamo molto lontani dal Pollino. “

ALMIRANTE: “Nessuna allusione all’onorevole Principe. “

PRINCIPE: “Ne prendo atto. “

ALMIRANTE: “Nessuna allusione all’onorevole Principe; però se vi sono interessi sono principeschi, e vi sono anche in Calabria degli interessi principeschi che per avventura possono essere manciniani; questo può capitare. E se siamo bene informati, questi interessi raramente coincidono, in termini politici, con quelli che possono essere considerati gli interessi principeschi.

Comunque, caro De Marzio, sei stato deluso nella tua aspettativa, perché fuori dal Parlamento l’onorevole Orlandi non ha respirato a sufficienza quelle arie corroboranti che tu gli auguravi, o forse lo hanno tenuto qui dentro perché non le potesse respirare; l’onorevole Preti non è intervenuto; l’onorevole Lupis ci ha deliziato della sua presenza estetica per qualche minuto ed è scappato via; c’è soltanto l’onorevole Tremelloni, che tace ed acconsente qualunque cosa gli venga detta da qualunque parte e che pertanto non rappresenta un interlocutore valido nei momenti polemici.

Ciò avendo precisato circa la storia di questo testo, desidero riferirmi nella sostanza dei contenuti alla gravità dei problemi che il testo stesso solleva e in ordine a quanto ho già accennato, e in ordine soprattutto al problema di fondo, il quale non è l’abrogazione dell’articolo 9 in quanto tale, ma è rappresentato dal modo di intendere la funzione legislativa delle regioni.

L’onorevole Galloni ha stamane detto cosa sulla quale noi consentiamo in pieno, se ho udito bene. E mi consentano i colleghi di dire onestamente «se ho udito bene» perché, non avendo avuto modo di consultare il testo stenografico, non vorrei essere indotto in errore. Quindi, se per caso ho udito male, accetto una eventuale precisazione da parte dell’onorevole Granelli, che penso sia autorevole interprete dell’onorevole Galloni.

Se ho udito bene, e ho udito quelle parole con vivo compiacimento, l’onorevole Galloni ha detto che bisogna assicurare due limiti invalicabili all’attività delle regioni in genere. Tali limiti invalicabili l’onorevole Galloni, sempre se ho udito bene, li ha così indicati: 1) la parità del trattamento giuridico ai cittadini di qualsiasi regione; 2) l’interesse della nazione e l’interesse delle altre regioni che sono espressamente indicate nel preambolo dell’articolo 117 della Costituzione.

Penso di essere stato fedele nel riferire quanto l’onorevole Galloni ha detto.

Orbene, se è vero che alle regioni bisogna porre questi due limiti, e non soltanto perché essi, o almeno uno di essi, sono chiaramente indicati nella Costituzione, ma perché altrimenti crolla la certezza del diritto e crolla l’unità e la sovranità dello Stato, allora credo che l’onorevole Galloni, che ringrazio per avere indicato questi due limiti, con ottime intenzioni non può che associarsi a noi nel combattere quanto meno l’abrogazione dell’articolo 9 della legge n. 62 del 1953, perché abrogando quel limite si vengono a far cadere questi altri due.

La disputa che sto facendo in questo momento non è una disputa costituzionale. Questa l’abbiamo già fatta ed oggi ha parlato ampiamente sul tema costituzionale l’onorevole Servello. Quindi, non m’interessa che questi limiti siano stati scritti come in realtà sono e nell’articolo 117 e in tutto il contesto della Costituzione. Infatti, se per avventura il costituente si fosse dimenticato di asserire, come ha asserito, che gli interessi di una regione e l’esercizio della potestà legislativa ed amministrativa da parte di una regione non devono ledere l’interesse e l’esercizio della potestà legislativa ed amministrativa da parte delle altre regioni, ciò sarebbe stato per me, per noi, assiomatico egualmente.

Se il costituente non avesse fatto riferimento agli interessi superiori della nazione nel preambolo dell’articolo 117 della Costituzione, ciò sarebbe stato per me, per noi e credo per tutti, tranne che per l’estrema sinistra, assolutamente ovvio ed evidente. E se nella Costituzione, per avventura, non è detto o chiarito che i cittadini italiani resteranno cittadini italiani di pieno e di pari diritto dopo l’entrata in vigore dell’ordinamento regionale a statuto ordinario, io credo che sia per tutti quanti noi evidente che la certezza del diritto e della parità di trattamento deve essere assicurata ai cittadini italiani di ogni parte d’Italia.

Orbene, non mi sarà molto difficile dimostrare che, entrando in vigore l’articolo 15 del disegno di legge in esame, abrogando l’articolo 9 della legge n. 62, del 1953, la certezza del diritto scomparirà. Non mi sarà molto difficile dimostrare che, entrando in vigore l’articolo 15, non sarà possibile impedire che l’attività legislativa ed amministrativa di una regione contrasti e venga a conflitto e leda gli interessi della nazione.

Onorevole Granelli, mi rivolgo a lei come rappresentante della stessa corrente alla quale appartiene l’onorevole Galloni. Sono costretto a parlare alle correnti, perché non è più possibile parlare ai partiti, riferendosi per lo meno alla Democrazia cristiana e ai partiti di centro-sinistra. Il discorso precedente, onorevole Granelli, non ha nulla a che vedere con l’altro discorso fatto stamane dall’onorevole Galloni circa l’aumento dei conflitti inevitabile lo sappiamo benissimo fra regioni e Stato e nell’ambito delle potestà della Corte costituzionale.

È logico, è inevitabile, è anche deprecabile, secondo il nostro punto di vista, che vorrete accettare come un punto di vista, ma è logico, è inevitabile, è nelle previsioni ragionevoli che, quando le regioni da 5 saranno diventate 20, la Corte costituzionale dovrà occuparsi quasi costantemente, direi quasi unicamente, di quello che l’onorevole Galloni stamattina indicava, d’altra parte, come il compito fondamentale della Corte costituzionale (tesi secondo noi molto discutibile, ma è la tesi esposta stamane dall’onorevole Galloni) quello, cioè, di dirimere i contrasti tra Stato e regione, mentre tutti gli altri compiti, pur importantissimi, della Corte costituzionale sarebbero di secondaria importanza.

Quindi, avrebbe scarsa importanza il giudizio di legittimità della Corte costituzionale sulle leggi dello Stato e avrebbe straordinaria importanza il giudizio di legittimità della Corte costituzionale sulle leggi regionali. È una strana tesi. Comunque, è la tesi, rispettabile, che stamane l’onorevole Galloni ha sostenuto. Ma ciò non ha nulla a che vedere con quanto io stavo dicendo a proposito della inevitabile fine della certezza del diritto per i cittadini in quanto tali e della inevitabile offesa agli interessi di altre regioni e agli interessi generali della nazione, una volta che siano costituite e funzionino le regioni a statuto ordinario.

Ma, prima di inoltrarmi in questa (d’altra parte è piuttosto facile, io credo) rapida dimostrazione, desidero riferire, perché occorre farlo e perché ognuno si assuma le proprie responsabilità, le posizioni politiche che in un recente passato sono

state assunte dai regionalisti a proposito di questo tanto discusso articolo 9. Vorrei citare, prima di tutto, il parere manifestato in quest’aula da un onorevole collega che è presente ed è investito del ruolo di ministro, l’onorevole Carlo Russo.

Nel 1951 l’onorevole Carlo Russo era ancora giovane: non era ancora diventato ministro, non era diventato ancora nemmeno sottosegretario, era alla vigilia di diventarlo, ma era e lo dico con la massima sincerità, come l’onorevole Carlo Russo sa uno dei più eminenti personaggi per l’interesse, la passione, l’intelligenza e lo studio che poneva in particolare a questi problemi. Fu, credo, in riferimento a queste sue obiettive qualità, ma a nome della maggioranza e del Governo di allora, che l’onorevole Carlo Russo ebbe l’onore di essere relatore in questa aula sulla legge n. 62 del 1953 e quindi anche sull’articolo 9, ed ebbe l’onore di esserne il difensore, non di ufficio però. Non credo che ne fosse il difensore di ufficio, perché se mi riferissi all’onorevole Carlo Russo, sia pure edizione 1951, in questi termini, sminuirei la stima che ho avuto sempre di lui, anche se lo considerassi in un solo momento della sua attività politica e parlamentare come difensore d’ufficio di una causa non sentita. Sono sicuro che l’onorevole Carlo Russo non avrebbe accettato di fare il relatore per la maggioranza, se non avesse sentito la causa.

L’onorevole Carlo Russo, riferendosi in quest’aula (seduta del 15 novembre 1951) al famoso articolo 9, ebbe testualmente a dire: «L’onorevole Martuscelli» (un egregio collega di parte socialista che non abbiamo più fra noi) «in sostanza ha ripreso argomenti già sviluppati in sede di discussione generale. L’articolo 9, così com’è concepito, costituirebbe una violazione dell’articolo 11 della Costituzione. Questa accusa, a mio giudizio, non ha alcun fondamento».

Era il suo giudizio di allora. Voglio sperare che i suoi giudizi costituzionali del 1951 non siano stati mutati per opportunità politica.

Egli aggiungeva: «Noi abbiamo chiaramente ripetuto che per princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato intendiamo precisamente i princìpi fondamentali posti dallo Stato nelle singole materie, come aveva proposto l’onorevole Tosato alla Costituente all’inizio, e non i principi generalissimi dell’ordinamento giuridico. La Commissione, nell’opporsi all’emendamento Martuscelli, è dunque fermamente convinta di rispettare la lettera e lo spirito della Costituzione e nello stesso tempo quei princìpi di logica che devono guidarci nell’approvazione di questa legge così delicata, se veramente vogliamo che l’ente regione raggiunga quei risultati concreti che non potranno che essere ostacolati dal frequente sorgere di conflitti e di contestazioni».

L’onorevole Galloni questa mattina quasi esultava per il possibile sorgere o per l’accentuarsi di conflitti e di contestazioni. L’onorevole Carlo Russo io credo più meditatamente alcuni anni fa, quando la situazione politica di maggioranza era diversa, riteneva non augurabili i conflitti e le contestazioni fra Stato e regione; e penso che lo ritenga anche ora, da quel personaggio saggio che è; e pensava che, per evitare o per ridurre al minimo i conflitti e le contestazioni, come a norma di ogni buon legislatore, fosse opportuno ed anzi necessario sancire la costituzionalità

piena di tutto l’articolo 9 della prima e della seconda parte, badate bene e quindi la sua permanenza nella legge quadro.

«L’articolo 9 giustamente da parte dell’onorevole Martuscelli e dell’onorevole Carpano Maglioli», un altro collega socialista non più tra noi, «è stato indicato come l’articolo di maggiore importanza di questa legge». Se quindi allora tutti quanti voi davate tanta importanza a quell’articolo, sarà ammissibile che noi oggi diamo tanta importanza alla sua abrogazione. «A nostro giudizio è proprio con questo articolo che noi fughiamo le preoccupazioni di coloro che temono la costituzione dell’ente regione per il pericolo di suddividere l’Italia in tanti piccoli Stati l’un contro l’altro armato»: quindi, se non altro per fugare le apprensioni di chi temeva allora e teme ancora oggi il regionalismo come fonte di disgregazione dello Stato, bisognava tenere in piedi l’argine e la barriera rappresentata dall’articolo 9.

Oggi gli stessi uomini ci vengono a raccontare che non è più un argine, che non è più una barriera; che anzi gli argini e le barriere siamo noi, che li poniamo quando vogliamo che quell’ostacolo sia abbattuto! Ma un poco di coerenza è pure opportuno chiedervela!

L’oratore continuava: «Noi troviamo in questo articolo 9, manifestazione della nostra volontà di attuare l’ordinamento regionale nel pieno rispetto dell’unità della Repubblica italiana, una garanzia contro questi pericoli».

Quindi i pericoli non erano immaginari, perché se lo fossero stati, se fossero stati pericoli propagandisticamente messi in piedi da noi o da altri, se fossero stati fantasmi, non ci sarebbe stato bisogno, per combatterli, di un articolo così importante, inserito in una legge quadro così importante. I pericoli erano reali nel 1951; occorreva, contro di essi, uno scudo che, per avventura, è anche lo scudo crociato. Ora si abbassa lo scudo, si alza la celata, si pigliano in pieno volto i manrovesci dell’estrema sinistra, e si considerano immaginari i pericoli che si sono considerati onestamente reali fino a qualche anno fa.

A questo punto interrompeva l’onorevole Scelba, allora ministro dell’Interno e autore della legge, il quale in quest’aula e in quella seduta diceva: «Se sopprimessimo l’articolo 9 noi finiremmo per attribuire alle regioni una competenza che la Costituzione non ha inteso minimamente di riconoscere».

Ora io non so, colleghi della Democrazia crisitiana, quale autorità voi attribuiate adesso all’onorevole Scelba. Ho l’impressione che egli sia un personaggio di rilievo e di rispetto nell’ambito della Democrazia cristiana, anche nell’assetto attuale del partito.”

MARCHETTI: “È Presidente del Parlamento europeo! “

ALMIRANTE: “Ho l’impressione che l’onorevole Scelba sia stato da voi promosso non per rimuoverlo; voglio sperarlo! Non credo che questo sia lo stile del vostro partito; ed ho l’impressione, comunque, che prima di gettare al macero o nel cestino della carta straccia dichiarazioni come queste, tassative, fatte allora, non tanti anni fa, dall’onorevole Scelba su questa stessa norma a nome di tutta la Democrazia cristiana e di tutto il Governo, ci dobbiate pensare.

Mi pare sia indice di leggerezza e di scarso rispetto per voi stessi calpestare quella che è una vostra tradizione politica, che può essere anche un vostro merito politico; oppure venirci a dire: «Noi vogliamo non più le regioni che volevamo allora, ma un altro tipo di regioni, perché è necessario volere un altro tipo di regioni per un altro tipo di Stato, perché è necessario dar luogo ad un altro tipo di Stato, non per realizzare le famose riforme sociali, ma per ottenere consensi politici che ci permettano di realizzare una maggioranza estesa fino al Partito comunista».

Anche questo, comunque, sarebbe un discorso; ma voi non fate più l’uno e non avete il coraggio di fare l’altro; ed io penso che questo sia il maggiore difetto, per non dire la maggior colpa, della Democrazia cristiana nel suo assetto attuale.

Lo stesso onorevole Carlo Russo, nella seduta del 16 dicembre 1949, aveva detto in quest’aula: «Quando l’articolo 117 pone tra le materie di competenza della regione l’agricoltura, è evidente che occorre una legge dello Stato che fissi i principi fondamentali, se non vogliamo assistere alla paradossale situazione di una regione che detta norme a favore dei contadini e di un’altra regione che, avendo una maggioranza conservatrice, si pone su un terreno nettamente opposto».

Onorevole Carlo Russo, la pensa ancora allo stesso modo? Io ritengo di sì, perché non si tratta di pensarla in un modo o nell’altro, ma di porsi di fronte a prospettive reali; e se ella la pensava così nel 1949, nel 1951, negli anni successivi, e la pensa ancora così insieme a tanti suoi colleghi, la certezza del diritto e il principio della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, onorevole Granelli, dove vanno a finire?

Se, per avventura, in una regione si dà luogo a un certo tipo di riforma agraria, intesa dal punto di vista degli interessi di classe, e in un’altra regione si dà contestualmente luogo a un altro tipo di riforma agraria intesa in senso che potreste definire, che potremmo anche noi definire conservatore, la certezza del diritto dove va a finire?

Non pensate voi che un cittadino, ad esempio, potrebbe essere trattato in due diverse guise se per avventura egli fosse possessore come accade anche ad alcuni grossi personaggi della Democrazia cristiana, di fondi cosiddetti rustici in diverse parti d’Italia? Che cosa accadrebbe ai possessori di cosiddetti fondi rustici in Umbria e nelle Puglie non parlo mica a caso: il mio potrebbe anche essere un riferimento preciso i quali in Umbria vedessero segnalati i propri interessi legittimi con una determinata legislazione da parte di un governo progressista, e con un’altra determinata legislazione nelle Puglie da parte di un governo per avventura non progressista o addirittura conservatore? E la certezza del diritto? E l’unità del diritto? E quella garanzia che l’onorevole Galloni statuiva oggi generosamente e chiaramente essere indispensabile per poter dare luogo all’assetto regionale? Mi sembra che questo sia un tema sul quale si debba riflettere.

Ricordo anche, perché è divertente ricordare le opinioni espresse dai colleghi in occasioni recenti, l’opinione espressa a proposito dell’articolo 9 da un collega di parte comunista che credo non sia in odore di santità (non vorrei arrecargli ulteriore danno), ma che in quel momento parlava a nome del partito, del gruppo comunista: l’onorevole Caprara, il quale in quest’aula, nella seduta del 25 maggio 1964, così diceva: «Per ora, intanto, siamo alla discussione della legge di modifica del testo del 1953, la legge n. 62. La nostra posizione su quella legge è stata sempre di sostenere che una sua modifica non è oggi indispensabile. I consigli regionali possono entrare, una volta eletti, nella pienezza delle loro funzioni legislative anche prima della emanazione delle leggi-cornice, in virtù dell’articolo 9, per talune materie».

Quindi nel 1964, il 25 maggio, il Partito comunista in quest’aula accettava l’articolo 9 non solo nel primo comma ma anche nel secondo, sulla costituzionalità del quale noi abbiamo sempre detto, con molta correttezza e lo ha ripetuto molto giustamente l’onorevole Galloni stamane che si sarebbe potuto a lungo discutere.

Esso introduce infatti una discriminazione tra le materie legislative attribuite dall’articolo 117 della Costituzione alle regioni; ed è molto difficile pensare che il legislatore oridnario, con quel secondo comma dell’articolo 9, potesse stabilire una discriminazione tra quelle materie legislative che nell’articolo 117 sono elencate tutte di fila e in un solo comma che non ammette discriminazioni.

Pertanto, se una eccezione poteva farsi noi l’abbiamo fatta a suo tempo all’articolo 9, essa era contro la costituzionalità del secondo comma.

Ma l’onorevole Caprara e il Partito comunista nel 1964, quando sapevano di non poter tirare troppo la corda nella legge elettorale regionale identica nel testo a quella presentata dai repubblicani avrebbero accettato finanche che fosse introdotta l’elezione di secondo grado purché si facesse presto; e quegli stessi comunisti, che avevano allora interesse a far presto, inghiottirono l’articolo 9, primo e secondo comma, e tutta la legge-quadro del 1953 perché allora le loro tesi in favore dell’articolo 9 erano del tutto strumentali, esattamente come lo sono oggi le loro tesi contro l’articolo 9, d’accordo con voi. E con siffatti tipi voi vorreste stabilire dei patti costituzionali? Con siffatti tipi si possono fare degli accordi politici e niente altro: la vernice di questi patti sarebbe forse costituzionale, ma essa non ricoprirebbe nulla di serio.

Ma completiamo il quadro. Un altro difensore dell’articolo 9 della legge del 1953 è il socialista onorevole Di Primio. Anche qui non vorrei arrecargli danno per le sue complesse vicende abuzzesi; non so se mi sia lecito parlarne. Ma l’onorevole Di Primio in quest’aula, nella seduta del 4 giugno 1964, ha dichiarato, e non a titolo personale ma a nome del suo gruppo e del partito: «La disposizione dell’articolo 9 della legge del 1953 n. 62, non può essere colpita dalle eccezioni di illegittimità costituzionale che sono state affacciate, in quanto il legislatore ha rigorosamente rispettato i principi stabiliti dall’articolo 117. Pertanto le regioni possono subito iniziare la loro attività legislativa in relazione alle materie del secondo comma, mentre in relazione alle materie del primo comma dell’articolo 9 debbono attendere che lo Stato emani le leggi-cornice».

Vedo che è arrivato l’onorevole Di Primio. Ecco, io citavo l’onorevole Di Primio 1964 e sono lieto di metterlo a confronto con l’onorevole Di Primio 1970. Quantum mutatus ab illo! Io capisco, onorevole Di Primio, che si possa mutare ragionamento politico in relazione a una diversa… “

DI PRIMIO: “Non è affatto mutato il ragionamento politico. “

ALMIRANTE: “Allora è peggio, perché io le stavo dicendo cortesemente che capisco che si possa mutare… “

DI PRIMIO: “Il discorso è meramente costituzionale. “

DELFINO: “Forse ha dimenticato quello che ha detto. “

ALMIRANTE: “Allora, onorevole Di Primio, le ricorderò che ella, in quest’aula, nella seduta del 4 giugno 1964 ebbe a dire testualmente: «La disposizione dell’articolo 9 della legge del 1953, n. 62, non può essere colpita dalle eccezioni di illegittimità costituzionale che sono state affacciate, in quanto il legislatore ha rigorosamente rispettato i principi stabiliti dall’articolo 117. Pertanto le regioni possono subito iniziare la loro attività legislativa in relazione alle materie del secondo comma, mentre in relazione alle materie del primo comma dell’articolo 9 debbono attendere che lo Stato emani le leggi-cornice».

Qui siamo in sede costituzionale e allora, secondo questo parere che ella non ha modificato, certamente ella voterà contro l’articolo 15. “

DI PRIMIO: “No! “

ALMIRANTE: “Onorevole Di Primio, io confesso che le vie del socialismo sono ancora più larghe e numerose di quelle del Signore e noi attendiamo dalla sua cortesia che ella voglia spiegarci, se crederà di prendere la parola, facendo eccezione alle consegne cui finora sembra essersi attenuta larga parte del suo gruppo, come ella farà a votare in favore e al tempo stesso contro la norma statuita nell’articolo 15, perché, delle due, l’una (tertium non datur): o l’articolo 9 era costituzionale come ella sosteneva allora e dice di sostenere ancora adesso…”

DI PRIMIO: “Non sosteniamo che sia anticostituzionale, ma facciamo una questione di opportunità politica. “

ALMIRANTE: “No, onorevole Di Primio. Io la ringrazio del chiarimento, ma si dà il caso__ “

DI PRIMIO: “Difatti, la questione investiva un profilo costituzionale nel mio discorso di allora. “

ALMIRANTE: “…che il relatore per la maggioranza della Commissione affari costituzionali, l’onorevole Ballardini, appartenga al suo stesso gruppo parlamentare; si dà il caso che la proposta di abrogazione dell’articolo 9 della legge del 1953, n. 62, sia stata avanzata in Commissione affari costituzionali dall’onorevole Ballardini e dalla maggioranza della Commissione…”

DELFINO: “L’ha votata anche l’onorevole Di Primio. “

ALMIRANTE: “…con motivazioni prettamente costituzionali. Si tratta infatti di una Commissione che non poteva esaminare nel merito il problema, tanto è vero che io mi sono lamentato, come membro di quella Commissione, che essa sia stata espropriata del merito politico e abbia avuto solo la possibilità di dare un parere costituzionale.

Il suo vicino di banco, onorevole Ballardini, socialista come lei, per motivi costituzionali ha proposto l’inserimento del comma abrogativo dell’articolo 9. Ella ha votato in quel momento in piena coscienza, da quel deputato intelligente che è, per motivi costituzionali, perché in quel momento la Commissione affari costituzionali si esprimeva per motivi costituzionali. Motivi di opportunità politica possono essere espressi in quest’aula, ma non sono stati espressi e non potevano essere espressi nella sede della Commissione affari costituzionali, chiamata a dare un parere scritto. “

DI PRIMIO: “Anche questo è inesatto, perché la competenza della Commissione affari costituzionali non è circoscritta soltanto al profilo di costituzionalità delle leggi, ma investe altresì l’ordinamento dello Stato. “

ALMIRANTE: “Onorevole Di Primio, ella sostiene esattamente la stessa tesi che ho sostenuto io con scarsa fortuna in Commissione. Quando l’ho sostenuta, l’onorevole Ballardini era d’accordo con me. Egli assunse correttamente l’impegno di chiedere alla Presidenza della Camera che la legge venisse deferita alla Commissione affari costituzionali in via primaria e per il merito politico, in quanto quella Commissione ha, tra le sue competenze, quella che s’ intitola alle regioni. La Presidenza della Camera ha ritenuto di andare in diverso avviso. La legge è stata esaminata nel merito politico e tecnico in sede di Commissione finanze e tesoro, tanto è vero che ne è relatore per la maggioranza l’onorevole Tarabini, e non l’onorevole Ballardini.

La Commissione affari costituzionali è stata riunita avendo all’ordine del giorno l’espressione di un parere di costituzionalità su questo provvedimento. All’atto di esprimere il parere di costituzionalità, onorevole Di Primio, su proposta del suo collega di partito e di gruppo onorevole Ballardini, e per motivi costituzionali, la Commissione ha rappresentato la necessità di abrogare l’articolo 9 della legge n. 62 del 1953. Non accettiamo che si cambino le carte in tavola. Le stavo dicendo cortesemente che per motivi politici ella può anche mutare atteggiamento. “

MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA: “Basta!” (Proteste del deputato Delfino Apostrofe del deputato Tedeschi all’indirizzo del deputato Delfino Vivissime proteste del deputato Delfino).

PRESIDENTE: “Onorevoli colleghi! “

ALMIRANTE: “Signor Presidente, mi dispiace dell’incidente, e mi dispiace soprattutto che sia stato provocato dall’interruzione di una collega, la quale, non avendo mai parlato, ha detto «basta» perché il suo «basta» fosse inserito nel resoconto stenografico.”

PRESIDENTE: “Onorevole Almirante, la prego di non raccogliere le interruzioni e di proseguire nel suo intervento. “

ALMIRANTE: “Signor Presidente, ella mi dà cortesemente atto che stavo in argomento. Non avevo l’impressione di provocare chicchessia nel momento in cui contestavo ad altre parti politiche i loro precedenti e attuali atteggiamenti.

Poiché mi stavo riferendo all’atteggiamento dell’onorevole Di Primio e poiché accanto a lui c’è l’onorevole Ballardini, io intendo riprendere a questo punto un argomento al quale ho accennato in precedenza, mentre l’onorevole Ballardini non era presente.

Io mi sono doluto che, in ordine a questo disegno di legge, e in particolare in ordine all’articolo 15, si dia luogo a quella che ho chiamato revisione strisciante della Costituzione. Ne do subito un esempio attraverso quanto l’onorevole Ballardini ha scritto nella sua relazione a nome della maggioranza della Commissione affari costituzionali, facendo rilevare che l’onorevole Ballardini ha scritto una frase, che io adesso vi leggerò, prima che l’onorevole Andreotti avesse raggiunto il noto compromesso sul testo definitivo dell’articolo 15: quindi l’onorevole Ballardini ha scritto questa frase soltanto e subito dopo che la maggioranza della Commissione affari costituzionali aveva proposto per motivi costituzionali l’abrogazione dell’articolo 9 della legge n. 62 del 1953.

Ella, onorevole Ballardini, ha scritto: «Il legislatore regionale può subito legiferare rispettando i principi fondamentali delle leggi dello Stato. Né si dica che tali principi possono non esserci, poiché il vuoto legislativo non esiste. Se tali limiti siano o meno rispettati valuterà il Governo, nell’esercizio del suo potere di controllo e di competenza, rinviando o, in ultima istanza, impugnando la legge regionale che ritenga non rispettosa di detti principi. La Corte costituzionale infine dirimerà il conflitto».

In altre parole ed è questo il passo sul quale io voglio attirare la sua cortese attenzione, onorevole Ballardini la determinazione dei principi fondamentali delle leggi dello Stato spetta sì al legislatore statale, ma se questi non vi provvede in modo espresso, vi soccorre l’opera dell’interprete e precisamente del legislatore re-

gionale, del Governo e della Corte costituzionale, nei momenti e con le procedure previste dalla Costituzione. Ora, questa concezione, secondo cui un Parlamento regionale e un Governo regionale potrebbero essere interpreti della legge e in questo caso interpreti della legge dello Stato io l’ho trovata, di rimbalzo dalla sua relazione, anche nell’intervento di altri colleghi.

Stamane, l’onorevole Galloni ha ripreso questa stessa tesi, asserendo che, ai sensi della Costituzione, l’ente regione potrebbe essere interprete della legge dello Stato.

lo vorrei sapere dalla sua cortesia, come relatore per la Commissione affari costituzionali, qual parte mai della Costituzione possa autorizzare una siffatta interpreta-zione (tanto da restare vicino al vocabolo da lei evocato), in qual parte della Costituzione si trovi la giustificazione della tesi secondo cui la regione può essere interprete della legge dello Stato.

La Costituzione statuisce altro: statuisce quali siano i limiti della legislazione regionale, pone limiti che lo stesso onorevole Galloni stamattina riconosceva. Si vedrà poi quali siano gli strumenti atti costituzionalmente a garantire che si resti entro tali limiti. Ma di limiti si tratta e non di autolimiti.

Quando dal concetto del limite imposto dalla Costituzione (e che potrebbe per avventura essere attuato anche attraverso uno strumento diverso dall’articolo 9 della legge n. 62 del 1953, se si ritenesse noi non lo riteniamo che il primo comma di quella legge sia incostituzionale) quando, dicevo, dal concetto del limite imposto alla regione, e se non vi piace imposto dal limite fissato dal costituente, si passa al concetto di autolimite, ci si trasferisce in una diversa sfera costituzionale, perché cadono le barriere, cadono le dighe quali che esse siano, cade l’unità dello Stato e si arriva ad una concezione che non è più neppure federalista, ma autonomistica in senso anarcoide.

Se neppure per l’attività legislativa delle regioni, prevista dall’articolo 117, è possibile istituire un limite che non sia un autolimite; se il limite diventa opinabile; se

il limite è soggetto ad interpretazione, onorevole Ballardini, ella mi insegna che si tratterebbe di un’ interpretazione senza alcun dubbio politica, cioè mutevole da regione a regione e all’interno di una stessa regione, a seconda del tipo di maggioranza e di governo che quella regione esprimesse in un mutato momento.

Se si passa dal concetto del limite obiettivo al concetto dell’autolimite, si abbia almeno il coraggio di dirlo. Questa è una modificazione costituzionale di fondamentale importanza; questo è un nuovo tipo di Stato cui si vuol dare vita attraverso un tipo di revisione della Costituzione che io non accetto e contro cui lo dico con tutto il riguardo, onorevole Ballardini, perché non voglio suscitare incidenti insorgo con tutte le mie forze.

Quando si vuol rivedere la Costituzione per dar luogo a un nuovo tipo di Stato, migliore dell’attuale, bisogna prima di tutto tentare di dimostrare tale assunto, dando sostanza concreta alle proprie proposte di revisione costituzionale e presentando un nuovo testo del titolo quinto della Costituzione italiana. Un testo non più, onore-

vole Marchetti, federalistico perché qui, checché se ne dica, siamo ben al di là del federalismo, siamo in piena anarchia ma un testo nuovo per una regione nuova per uno Stato nuovo. Su questo mi sembra non possano esservi dubbi.

Io ritengo e anche questo vorrei dirlo sommessamente e con tutto il riguardo

che il ginepraio nel quale si è invischiata la maggioranza regionalistica derivi, per gli uomini in buona fede che, nonostante tutto, ritengo ancora numerosi tra di noi dallo scarso studio con il quale vi siete applicati al problema.

Mi permetto anche di spiegarvi perché oso dire una cosa tanto grave, in quanto la mia accusa non si rivolge agli individui, ma al sistema. La partitocrazia e soprattutto la partitocrazia di potere impigrisce terribilmente il parlamentare. Da più di vent’anni noi stiamo solo in apparenza facendo, qui dentro, lo stesso mestiere. In realtà, stiamo facendo un mestiere profondamente diverso. E non dico che ciò sia dovuto a nostro merito o a vostro demerito; la situazione è diversa e di ciò vi dovete rendere conto.

Da più di vent’anni, tranne pochissime eccezioni, voi siete occupati in cure di governo o in cure e lo dico senza malizia di sottogoverno. Siete scarsamente occupati nelle cure parlamentari perché sapete come si deve votare, quel che si deve votare e sapete anche se non lo sapeste basterebbero le statistiche diramate dall’onorevole Andreotti con solerte cura per far credere agli ingenui che il gruppo demo-cristiano sia il più diligente di tutti giungere sempre puntualmente alle votazioni.Il

tormento per lo studio dei problemi non vi appartiene, perché costa fatica. Il tormento per l’approfondimento dei problemi non vi conviene, perché è incomodo. La dialettica sui problemi, la discussione sui contenuti non fanno parte del vostro costume parlamentare, di parlamentari della maggioranza, di una maggioranza di potere, perché non solo sono incomode, ma possono essere inutili e, in qualche caso, possono essere pericolose. Sicché si arriva, o al silenzio per legislature intere su problemi di questo genere, o al «basta», gridato da qualcuno che non sa nulla, che non ha mai capito nulla, che non si è mai occupato di nulla, che ha fatto il parlamentare ma che non è mai stato un parlamentare.

Dico questo senza alcun disprezzo, ma, anzi, con qualche umano compatimento perché noi non proviamo alcun gusto, a differenza di voi, nel recitare questa parte.

Vi è, infatti, tra le nostre rispettive posizioni una certa distanza di contenuto che, mentre non ci nobilita personalmente non siamo per niente migliori di voi

però nobilita la nostra battaglia, che è una battaglia con una sua impostazione, con un suo fine, con i suoi metodi di stile e di costume.

Perché dico questo? Perché ho l’impressione che non abbiate ben meditato che cosa avverrà se questo disegno di legge, e l’articolo 15 in particolare, sarà approvato anche dal Senato: essa diventerà qualcosa di molto importante, un meccanismo ve ne renderete conto che ruoterà quindici volte al giorno in ogni parte d’Italia.

Dico questo perché, avendo io fatto qualche modestissimo e superficialissimo studio, mi sono reso conto che i cultori di dottrina costituzionale del nostro paese

non sanno cosa sia la legge regionale. Me ne daranno atto i colleghi più esperti in materia, i quali continuano ad esprimere al riguardo tesi nettamente contrastanti, tanto lontane le une dalle altre quanto può esserlo il più tiepido regionalismo del meno convinto autonomista, dal più spinto federalismo del più convinto federalista.

Sarò più preciso e per esserlo desidero risalire ad un vecchio documento del quale nessuno forse si ricorda, perché ho l’impressione che esso non sia stato citato. Questo documento si riferisce agli atti del Ministero per l’Assemblea Costituente. E dico questo con una punta di nostalgia, in questo caso filo antifascista, ricordandomi quando si tentava di studiare prima di legiferare. A quel tempo si dava addirittura via ad un Ministero per la Costituente allo scopo di mettere in condizione l’Assemblea Costituente di non legiferare al buio.

Oggi siamo al buio come Governo, come legislazione, come indirizzo. Allora, lodevolmente si pensava di creare un ministero perché i costituenti disponessero di una elaborata documentazione, ponendo alla testa di quel ministero un personaggio illustre del quale non ho bisogno di fare il nome. Un personaggio che era occasionalmente un deciso antiregionalista ma che non fu certo messo alla testa di quel ministero per questo. Tanto più che, non avendo allora eccessiva dimestichezza con le noiose letture ed essendo un temperamento politique d’abord, è lecito pensare che egli facesse il ministro per la Costituente affidando a delle commissioni di studio, come in realtà fece, questionari molto elaborati che abbiamo letto soprattutto per quanto concerne il diritto del lavoro.

So che l’onorevole Roberti ha compiuto degli studi a questo riguardo. Queste commissioni adempivano alla loro funzione con molto scrupolo.

Non è privo di interesse, per cominciare a capire, ricordare cosa sia la legge regionale, questo istituto nuovo che sta per sorgere. È utile ricordare a questo fine quel vecchio documento. Si legge, nel testo stilato dalla Commissione del Ministero della Costituente: «L’attribuzione della natura amministrativa all’ente regione esclude, ovviamente, la devoluzione ad esso dell’esercizio diretto di funzioni legislative».

Come siamo lontani dalle posizioni attuali! Si riteneva allora addirittura (non dico che si avesse ragione, dico che si riteneva!) che fosse ovvia l’esclusione di qual-siasi attribuzione legislativa all’ente regionale. Data la loro natura squisitamente politica, tali funzioni non possono non essere riservate al Parlamento quale espressione della volontà generale dello Stato. Rappresentando invero la legge una limitazione della libertà individuale, essa può emanare soltanto dallo Stato quale titolare dell’interesse collettivo che solo può giustificare la limitazione stessa.

Si tratta, caro collega De Marzio, di quello che hai detto stamane presso a poco negli stessi termini.

Solo che quando qualcuno di noi si attenta, nell’anno di grazia 1970, a dichiarare che lo Stato è il solo titolare degli interessi collettivi e che soltanto lo Stato può giustificare limitazioni di libertà nei confronti dei cittadini, gli saltano tutti addosso, ritenendo che queste siano nostalgie fasciste. No, sono nostalgie pre-costituente, an-

tifasciste, nenniane addirittura, se pur sono nostalgie. Si è cominciato di qui il lungo cammino nel campo degli studi.

Prima ho parlato del lungo cammino nel campo delle vicende legislative, ora vi parlo del lungo cammino nel campo degli studi per tentare di capire che cosa sia la legge regionale, che cosa voglia dire lo Stato delle regioni. Le stesse cose, con maggiore cautela, per la verità, pensavano e dicevano allora i comunisti.

L’onorevole Laconi, il 5 marzo 1947, allo stesso riguardo diceva: «Pensiamo che non si tratti più di avvicinare il popolo alle istanze della vita democratica e di sottoporre al controllo del popolo i rami e i settori della vita del paese; pensiamo che ormai si tratti di qualche cosa di più, che si giunga al frazionamento dell’unità organica del nostro paese. È indubbio che domani se vedessimo approvare questa parte del progetto (nel frattempo il progetto era stato partorito dalla Sottocommissione dell’assemblea della Costituente) ci troveremmo ad avere in Italia, ancora una volta a ritroso nei secoli, una miriade di staterelli, ciascuno di per sé esercitante potestà legislativa, ciascuno capace di attuare nell’ambito del proprio territorio chissà quali riforme, differenti da quelle della vicina o lontana regione».

Dopo di che si giunse a quello che non più noi, ma voi, o larga parte tra voi, specie coloro che anelano a nuovi patti costituzionali, chiamate il compromesso raggiunto in sede di Assemblea Costituente. Il Presidente del Consiglio-ombra, il ministro Donat-Cattin, ha sostenuto la tesi della Costituzione di compromesso nell’aula del Senato non molti giorni fa. Si giunse al compromesso da altri punti di vista; si giunse al compromesso in ordine alla legge regionale, all’istituto «legge regionale». Quali erano le posizioni di partenza? Esse erano rappresentate dalla suddivisione di quello che prima era l’articolo 117 in tre articoli il 109, il 110 e il 111 ; attraverso tale tripartizione si pensava da parte del Costituente di maggioranza di attribuire tre tipi di potestà legislativa: la potestà legislativa primaria ed esclusiva (articolo 109), la potestà legislativa concorrente (articolo 110) e la potestà legislativa integrativa o di attuazione (articolo 111).

Il compromesso ha portato all’infelice testo, chiarissimo nelle intenzioni, secondo noi, ma infelice e manchevole nella formulazione dell’articolo 117. Che cosa è chiaro a tutti, che cosa nessuno mette in discussione? Che il Costituente non ha voluto attribuire alle regioni a statuto ordinario competenza legislativa esclusiva e primaria. La competenza legislativa esclusiva e primaria figura solo negli statuti delle regioni speciali, approvati con leggi costituzionali, non figura nella Costituzione quanto alle regioni ordinarie.

Al tempo stesso, però, è emersa dal testo mal combinato dell’articolo 117 una potestà legislativa che non è esclusiva, che non è primaria, che è indubbiamente derivata, che nella gerarchia delle fonti rappresenta qualche cosa di meno della legge dello Stato e qualche cosa di meno della legge emanata dalle regioni a statuto speciale, ma che non si può dire a quale punto sia concorrente e fino a quale punto rappresenti un nuovo tipo di legge concorrente.

Infatti una legge concorrente come dicono le stesse parole è una legge che concorre con altra legge gerarchicamente più elevata a determinare in un certo ambito territoriale le funzioni legislative e il loro effetto. Però, quando poi si va a leggere quali sono le materie assegnate dall’articolo 117 della Costituzione alle regioni a statuto ordinario; quando si va a leggere nella norma transitoria IX che lo Stato deve adeguare la propria legislazione alle competenze delle regioni; quando si legge in dottrina tutto quanto è stato scritto, risorge il dubbio che il compromesso sia stato allora stipulato perché bisognava ottenere, con l’approvazione della Costituzione, la più larga maggioranza possibile, ma che la formulazione sia stata tale da consentire il risorgere successivo della polemica fra coloro che ritengono che le regioni possono esercitare la potestà legislativa esclusiva e primaria e coloro che ritengono che la potestà legislativa delle regioni, se fosse esclusiva e primaria, intaccherebbe la sovranità dello Stato, la certezza del diritto e manderebbe all’aria tutto quanto il nostro assetto costituzionale.

Il problema non è stato risolto. Lo dicono tutti i costituzionalisti, ed io non voglio farvi perdere tempo nel citarli tutti quanti; basteranno alcuni accenni rapidissimi, che vi dicano quale sia lo stato degli studi in materia, se io sono bene informato, se mi sono aggiornato nelle letture a questo riguardo, perché ritengo che un Parlamento non possa decorosamente affrontare e risolvere problemi simili senza affrontarli anche in via di dottrina e non soltanto nel corso di compromessi politici, soprattutto se avvengono dietro le quinte, fuori dall’aula di Montecitorio.

L’incertezza è tale che vi sono alcuni studiosi (cito lo Zanobini, che è un nome, penso, abbastanza autorevole) i quali ritengono che sulla base dell’articolo 117 le leggi regionali sarebbero leggi solo in via formale. Lo Zanobini arriva a dire che le leggi regionali sono atti aventi valore di legge ma non sono leggi vere e proprie neppure nell’ambito della regione. È una interpretazione estremamente restrittiva, ne convengo; però è una interpretazione che può essere giustificata dalla lettura del primo capoverso dell’articolo 117 della Costituzione. Da una simile tesi che cosa deriva? Che le regioni non esercitano sovranità? Questo ci sembra ovvio. Deriva anche che le leggi regionali sono equiparate ai decreti-legge, ma sono più limitate.

Lo stesso Zanobini dice: le cosiddette leggi regionali (ci mette prudentemente il «cosiddette») sono atti aventi forza di legge, e in tal senso sarebbero equiparate ai decreti legislativi e ai decreti-legge; ma questi hanno forza di legge senza limiti, mentre le norme regionali hanno forza di legge entro i limiti stabiliti dall’articolo 117. Secondo questa corrente di studiosi, le leggi regionali sarebbero quindi atti assimilabili ai decreti legislativi, ma con minore importanza e minore portata dei decreti veri e propri.

C’è un’altra conseguenza: che le norme statali prevalgono su quelle regionali in ogni caso. Onorevole Marchetti, il suo federalismo potrebbe essere deluso nell’attuazione pratica, se dovessero prevalere questi orientamenti e se non si giungesse a qualche chiarimento di fondo. Infatti c’è addirittura una sentenza della Corte di cassazione a sezioni riunite del 6 settembre 1952, n. 2855, la quale afferma che in caso

di concorso vero o presunto di norme statali e regionali le prime debbono prevalere sulle seconde, anche se dirette a regolare quelle materie per le quali sia stata fatta una espressa riserva legislativa in favore delle leggi regionali. Noi ameremmo che su questi problemi di contenuto si discutesse.

C’è ancora un’altra conseguenza: che le riserve di legge cui si riferisce la Costituzione in tutto il suo ambito riguardano solo le leggi dello Stato e mai le leggi regionali.

A questo proposito esiste una sentenza della Corte costituzionale del 1956, n. 4: ogni qualvolta la Costituzione rinvia alla legge la disciplina di una determinata materia, per legge deve intendersi la legge dello Stato. Da una interpretazione di questo genere può derivare un’ulteriore conseguenza: che le leggi statali si applicano automaticamente in tutto il territorio della nazione.

Anche a questo riguardo si può citare una sentenza della Corte costituzionale del 1957, la n. 6, la quale dice che le leggi statali trovano automatica applicazione in tutto il territorio nazionale senza bisogno di ricezione.

A questo punto, i colleghi che hanno avuto la bontà di seguirmi possono pensare che io abbia sostenuto opinioni contrarie alla mia tesi di fondo, cioè che io abbia sostenuto tesi in base alle quali si può pure abrogare l’articolo 9 della legge del 1962, si può pure consentire la immediata attività legislativa delle regioni su tutte le 18 ma-lerie di cui all’articolo 117: nulla può accadere, perché si tratta di atti aventi forza di legge, non di leggi vere e proprie; perché si tratta di atti che hanno minor valore del decreto; perché prevale sempre la legislazione dello Stato; perché la legislazione dello Stato si applica in tutto il territorio dello Stato; perché le riserve cui si riferisce la Costituzione non riguardano mai la legge regionale, ma sempre quella statale, anche nel caso delle materie espressamente attribuite alle regioni. Siamo tranquilli noi che temiamo che gli argini siano stati rotti del tutto? Nemmeno per sogno.

Onorevole Marchetti, ora le fornisco le controtesi e le necessarie consolazioni, in questa enorme confusione che regna in Italia, anche in dottrina.

Vi è anche la tesi opposta, sostenuta da molti costituzionalisti. Ne cito uno, assai autorevole, l’Amorth, il quale, tra l’altro, ha preso parte ai lavori tecnici indetti dalla commissione Tupini; egli dice: «Quella delle regioni è potestà legislativa primaria, perché le leggi regionali sono fonti con efficacia equivalente a quella dei provvedimenti provenienti del Parlamento nazionale». Ne deriva che le leggi regionali sono vere e proprie leggi.

Un altro autorevole studioso di diritto pubblico, il Miele, scrive: «Le leggi regionali hanno il valore, non solo intrinseco ma anche estrinseco, di vere e proprie leggi, e sono perciò collocate su un piano superiore rispetto ai regolamenti, anche dello Stato».

Ne deriva che le leggi regionali stanno sullo stesso piano delle leggi dello Stato, secondo un’autorevole corrente dottrinaria; ciò significa che, nella gerarchia delle fonti, la legge regionale non viene dopo la legge statale, ma è allo stesso livello.

Scrive sempre lo stesso Miele: «Il rapporto tra i due termini di legge dello Stato e legge regionale appare un rapporto di separazione: come la regione non può emanare norme legislative regolamentari fuori delle materie di sua competenza, altrettanto non può lo Stato, nelle materie costituzionalmente attribuite alla regione, salvo per ciò che attiene alla formulazione dei principi fondamentali.

Quindi , entrate in vigore le autonomie regionali, lo Stato, per quelle 18 materie, non può legiferare assolutamente più e cade quindi tutto quello che finora, sulla base di una certa corrente dottrinaria, ho ritenuto di affermare. Ne deriva che lo Stato incontra limiti altrettanto rigidi quanto quelli delle regioni, perché se le regioni hanno come riferimento i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, lo Stato ha come impedimento i principi di competenza attribuiti alle regioni dalla Costituzione e dalle sue stesse leggi.

Ne consegue, ancora, che la legge regionale è sottratta ai controlli giudiziari e amministrativi; e ancora che la legge regionale (e questo è molto importante) abroga le precedenti norme statali. E questo lo afferma un altro costituzionalista illustre, il Galeotti, il quale scrive: «Le leggi regionali, quando per la prima volta intervengono nella materia riservata alla potestà legislativa della regione, hanno l’efficacia giuridica di abrogare le precedenti leggi statali che risultino con esse incompatibili».

Quindi è sufficiente che la regione emani una norma in una delle materie che le sono attribuite dall’articolo 117 della Costituzione perché venga abrogata, nel territorio di quella regione, la norma dello Stato con essa incompatibile. Nel territorio di quella regione, si badi bene; ciò significa che può accadere che una legge dello Stato esca a brandelli dal futuro ordinamento regionale, perché può darsi che 14 regioni su 15 ritengano di abrogarla emanando una loro norma, mentre l’altra si comporti in maniera diversa. Con la conseguenza che una legge dello Stato rimarrà valida soltanto per una certa parte del territorio e non più in un’altra parte: parte ovviamente colorata in termini politici, non certamente per ragioni di dottrina, in quanto vi sarà certamente qualche settore politico che si farà forte dei pareri espressi, in epoca non sospetta, da autorevoli studiosi, secondo i quali la legge regionale è sullo stesso piano della legge dello Stato e quindi può abrogare quest’ultima, naturalmente nelle materie attribuite alla regione.

C’è di più: un costituzionalista, ancora più noto di quelli che mi sono permesso di citare, il Balladore Pallieri, sostiene che la legge dello Stato non può abrogare la legge regionale. Infatti, egli sostiene che nella Costituzione non vi è nulla da cui si possa arguire un potere della legge dello Stato di abrogare la legge regionale. Ne deriva che la legge dello Stato vale nel territorio di una regione finché la regione stessa non abbia legiferato; ne deriva ancora che la legge statale non ha efficacia nel territorio regionale: si può citare una sentenza della Corte costituzionale, la n. 21 del 1959, in cui si dice che le leggi dello Stato si applicano pure nelle materie di competenza piena delle regioni in tutto il territorio nazionale, ma non hanno efficacia nel territorio delle regioni ove siano state emanate e finché rimangano in vigore nelle materie corrispondenti norme regionali valide, poiché queste assumerebbero, rispet-

to alle disposizioni statali, la posizione di leggi speciali rispetto a leggi generali, prevalendo quindi su di esse. Quindi, le leggi regionali non solo in quanto leggi regionali, ma in quanto leggi speciali, prevarrebbero nel territorio della regione sulle leggi statali, anche quando la legge regionale non fosse stata emanata con l’intendimento specifico di abrogare la legge statale corrispondente.

Io, onorevoli colleghi, riferisco tesi che sono state enunciate in dottrina; vi invito a tranne le conseguenze.

Infine, le regioni possono impugnare le leggi statali. Infatti, l’articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 stabilisce che le regioni possono impugnare le leggi e gli atti aventi forza di legge della Repubblica.

Chi ha ragione? Chi ha torto? A questo punto il discorso esce dalla dottrina e ritorna in politica: e non solo torna in politica, ma anche alle nostre comuni responsabilità di legislatori.

A questo punto, consapevoli che in dottrina non si è giunti ancora a stabilire che cosa sia la legge regionale, e quali possano esserne l’efficacia, le risultanze e i rapporti con la legge dello Stato, che cosa si pensa? Naturalmente ai limiti. A chi è affidato il compito di statuire questi limiti? Alla legge dello Stato. Allora, questa è l’ultima occasione nella quale, approvando una legge quadro generale o modifiche di precedenti leggi quadro generali, noi abbiamo la possibilità di intervenire. Dopo di che, si metterà in moto il meccanismo dei 15 parlamenti regionali, la legge regionale diventerà una realtà, uscirà dalla dottrina per entrare nel vivo degli interessi del popolo lavoratore italiano.

Certamente, si potrà intervenire in sede di contenzioso costituzionale, si potrà intervenire ponendo il Parlamento contro talune regioni, o contro le regioni tutte insieme, si potrà, in ipotesi, arrivare persino, in un secondo momento, ad una revisione costituzionale che, visti gli errori compiuti, l’irresponsabilità alla quale ci si è abbandonati, i danni che derivano al cittadino e allo Stato, l’incertezza e la lesione del diritto costituzionale, l’impotenza organica dello Stato, tenti di rimediare.

E voi credete che, istituite le regioni, vi sarà in Parlamento una maggioranza capace di fare dopo quello che non si ha coraggio, non dico di fare, ma neppure di dire adesso? Voi ritenete che di fronte a quella che potrebbe essere (l’onorevole De Marzio lo affermava questa mattina) una rivolta di piazza, sollecitata con strumenti demagogici facilmente utilizzabili, specie in talune regioni d’Italia, contro il governo nazionale, contro la maggioranza parlamentare, questi ultimi avrebbero la possibilità fisica e morale di resistere, di opporsi, di impedire che il danno maggiore e definitivo ne derivi? Nessuno può crederci.

Ma, anche ammesso che si sia tanto ottimisti, che si possa giungere anche successivamente a rimedi atti a scongiurare il male peggiore, anche ammesso che si debba e che si possa più in là arrivare agli interventi chirurgici, oggi abbiamo dinanzi una possibilità di malattia che noi vi denunciamo, suggerendovi anche le cure.

Ebbene, invece di adottare le terapie atte secondo noi e secondo molti di voi, fino a ieri, a scongiurare i malanni, voi da un lato allontanate le terapie e, dall’altro, ci rispondete alzando le spalle, affermando che si vedrà, come diceva stamane l’onorevole Galloni, con qualche furberia, a proposito della riforma dell’ente provincia, suggerita fino a qualche giorno fa con tanta ostinazione mentre oggi sembra piuttosto accantonata dal Partito repubblicano.

Oggi l’onorevole Galloni ci è venuto a dire con tutta tranquillità che il problema dei rapporti tra regioni, province e comuni, lo vedremo poi; facciamo intanto le regioni, e successivamente si vedrà come modificare le province, come modificare la legge comunale e provinciale. Bisogna mettere allo studio questo problema, ma la priorità spetta all’ordinamento regionale.

Ma voi credete davvero che l’ordinamento regionale, in tutta Italia, non modificherà profondamente le strutture dello Stato italiano? Voi credete di poter fare determinati ragionamenti dall’alto di questo Parlamento, quando di fronte a questo Parlamento ci sarà la volontà politica e la capacità legislativa di venti parlamenti regionali, taluni dei quali con maggioranze che fin da oggi possiamo facilmente prevedere? Queste non sarebbero illusioni; sarebbero responsabilità troppo pesanti, che noi ci auguriamo non vogliate assumere.

C’è un altro problema sul quale temo che i colleghi regionalisti non abbiano riflettuto; penso che molti tra voi non abbiano riflettuto su cosa siano ed ancora una volta non vi voglio offendere gli statuti regionali. E soprattutto sono convinto che molti di voi non si siano resi conto che, per una stranezza davvero inconcepibile, l’Assemblea Costituente non si è accorta di avere, da questo punto di vista, conferito maggiori poteri alle regioni a statuto ordinario che non a quelle a statuto speciale.

Molte volte, durante questo dibattito, mi sono sentito dire, ed anche altri miei colleghi di gruppo se lo sono sentito dire, allorché facevano riferimento alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige ed al Friuli-Venezia Giulia, che quelle sono regioni speciali, come se, essendo regioni speciali, avessero poteri talmente più ampi, talmente più penetranti, talmente più pregnanti, rispetto alle regioni a statuto ordinario, da giustificare un giudizio politico del tutto diverso, o da giustificare addirittura la volontà aprioristica di non prendere atto delle esperienze, che tutti voi definite negative, che si sono sviluppate nelle regioni a statuto speciale.

Mi permetto di chiarire che, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, gli statuti delle regioni a statuto ordinario hanno un grado di autonomia assai maggiore, nei confronti della legislazione statale, di quanto lo abbiano gli statuti delle regioni a statuto speciale.

Chiarisco ulteriormente: quando nel 1962 si è ritenuto di dar vita alla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, il Governo di allora predispose un disegno di legge; l’iniziativa legislativa, per ciò che concerne lo statuto delle regioni speciali, parte dal Governo. Il Governo ritenne in quella circostanza di presentare un disegno

di legge, che sottopose all’esame del Parlamento come legge costituzionale, e cioè con la procedura delle due letture prevista dall’articolo 138 della Costituzione.

Lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, se vogliamo usare il linguaggio modernista della sinistra democristiana, è stato imposto, dico imposto, dal Governo e dal Parlamento ai cittadini delle regioni a statuto speciale. Questi cittadini non hanno avuto alcun modo per esprimere il loro parere, e per farlo pesare, durante tutto il corso dell’elaborazione del loro statuto.

Avrebbe potuto per ipotesi, prevalere la nostra tesi, anche allora ostruzionistica e contraria alla concessione dello statuto speciale al Friuli-Venezia Giulia, e quelle province d’Italia non avrebbero avuto, da un punto di vista costituzionale, alcuna possibilità per opporsi ad essa. Avrebbe potuto prevalere la tesi di altri settori, i quali volevano un diverso statuto, e quelle popolazioni, comunque, non avrebbero avuto la possibilità, come non l’ hanno avuta, di intervenire e di interferire. E se domani si dovesse modificare lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, come lo statuto delle altre regioni a statuto speciale, si dovrebbe tornare qui, perché è necessaria una legge di revisione costituzionale per modificare, anche in una virgola, anche in un articolo, uno statuto speciale. Tanto è vero che si è fatto ricorso, specie per la Sicilia, al solito sistema, un sistema veramente ignobile, che mi permetto di segnalare al Presidente di questa Assemblea nell’esercizio delle sue funzioni costituzionali: cioè, la desuetudine automatica delle leggi costituzionali.

Vi sono alcuni articoli dello statuto speciale della Sicilia il quale, come sapete, è stato approvato con una rapidità dovuta a contingenze politiche, senza essere stato elaborato democraticamente in Sicilia, essendo stato portato avanti da un puro e semplice comitato di vertice dei quali è stata riconosciuta da tutte le parti politiche la inattuabilità. Ebbene, essi restano nello statuto regionale siciliano; sono leggi costituzionali dello Stato italiano, ma nessuno neanche i comunisti ne parla più. Se ne parla qualche volta nei comizi, ma nessuno ne parla più nelle sedi responsabili, perché è tacitamente ammesso che non se ne faccia niente.

Quindi, la potestà costituente delle regioni a statuto speciale è uguale a zero. Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, l’articolo 123 della Costituzione stabilisce che i consigli regionali delle regioni a statuto ordinario approvano essi il proprio statuto. Occorre una maggioranza qualificata, questo è evidente.

Quanto al contenuto degli statuti regionali ordinari, l’articolo 123 si limita ad inserire se non erro la obbligatorietà di una norma sul referendum regionale, e null’altro. Lo statuto regionale viene quindi presentato al consiglio regionale per iniziativa della maggioranza e del governo regionale; viene approvato dal consiglio regionale con maggioranza qualificata e quindi trasmesso al Parlamento nazionale per la approvazione che, ai sensi della Costituzione, deve avvenire con «legge di approvazione».

Ancora una volta, i costituzionalisti interpretano in guise radicalmente diverse questa formula, piuttosto singolare, che non trova altri riscontri nella nostra Carta

costituzionale: «legge di approvazione». Che significa? Secondo la maggior parte dei costituzionalisti, «legge di approvazione» significa legge formale; cioè una legge da equiparare a quelle attraverso le quali siamo chiamati ad approvare i trattati internazionali. In altre parole, una legge di mera e semplice approvazione generale, senza alcuna possibilità, da parte del Parlamento nazionale, di modificare una virgola e di entrare nel merito, ma con la possibilità di approvare o di non approvare. Questo è indubbio: se il Parlamento è chiamato ad approvare, può anche trovarsi nella condizione di disapprovare. Quindi, ci arriveranno gli statuti regionali uno per uno, perché non è possibile pensare ad uno statuto-tipo. Ogni regione, secondo la sua maggioranza, anche occasionale, approverà un diverso statuto. Ci arriveranno quindici diversi statuti.

Questa è un’ipotesi, ma assai plausibile, perché oltre alle diverse configurazioni politiche delle maggioranze regionali, vi sono le diverse configurazioni socio-economiche delle regioni, vi sono le diverse mentalità di base, e non soltanto di vertice, vi sono gli interessi diversi e molto spesso contrastanti.

Dunque, ci arriveranno quindici statuti regionali uno diverso dall’altro, e noi con quindici leggi di approvazione formale saremo chiamati ad approvarli o a bocciarli. A questo punto, il nostro criterio non potrà essere che globale: o li approviamo tutti, o li bocciamo tutti. Vorrei vedere, poi, una maggioranza parlamentare che si arrischiasse ad approvare un certo gruppo di statuti e a non approvarne un certo altro gruppo. Credo che quella maggioranza correrebbe incontro ad un nero destino.

Penso dunque, che, con riferimento agli statuti, le regioni a statuto ordinario siano del tutto autonome, perché una volta che avranno approvato i loro statuti e quindi avranno realizzato quella che viene definita come la loro fase costituente, il Parlamento nazionale non potrà far altro che metterci lo «spolverino». Ci troveremo in una situazione ancora peggiore di quella in cui si trovò l’Assemblea Costituente quando, nel giro di pochi giorni, fu chiamata a recepire gli statuti della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta. Non potremo dire una parola nella sostanza; non potremo interferire o non potrete interferire nel merito, quali che siano gli statuti provenienti dalle varie regioni a statuto ordinario.

Non volete riflettere su ciò? E credete che queste considerazioni non debbano incidere sulle vostre attuali decisioni? E ci si viene a raccontare per tranquillizzarci, da parte dell’onorevole Galloni, da parte del relatore per la maggioranza, da parte dell’onorevole Andreotti, come risulta dagli emendamenti presentati dalla maggioranza all’articolo 15, che tanto nei primi tempi l’onorevole Galloni questa mattina ha detto per 15-18 mesi, altri dicono addirittura per 2 anni le regioni non potranno far altro che dare luogo ai loro statuti regionali. Chi ha detto loro che occorreranno 15-18 mesi ad una regione a statuto ordinario per approvare, sia pure con maggioranza qualificata, il proprio statuto? Ma avete così scarsa fiducia negli uffici-studi del Partito comunista?

Ma non sapete forse che in talune regioni d’Italia cito l’Emilia-Romagna e la cito senza sbagliare perché sono notizie di dominio pubblico il Partito comuni-

sta, insieme con i suoi alleati di sempre, ha già designato il futuro presidente della regione, il vice-presidente e gli assessori? Ma non sapete che, giustamente, logicamente io ne rendo loro atto e merito essi si preparano a questa conquista di posizioni di potere da ogni punto di vista?

Crede ella che ad un Parlamento regionale retto da una maggioranza socialcomunista occorreranno 15-18 mesi, onorevole Galloni, per approvare uno statuto prefigurato? O non basteranno che poche settimane? E non verrà il Parlamento nazionale bombardato dalla rapida esigenza di approvare, di approvare subito, di non respingere in alcun caso, di non attentarsi a discutere sul serio lo statuto che diventerà lo statuto-guida, lo statuto-tipo per tutte le altre regioni?

O credete voi che le altre regioni potranno sottrarsi all’ondata di demagogia che si abbatterà su di loro attraverso il varo rapido di taluni statuti-guida, di taluni statuti-tipo, di taluni statuti-esempio? Credete voi che altre regioni, la Calabria ad esempio, potranno sottrarsi all’esempio che verrà loro o che potrà venir loro dalla Toscana, dall’Emilia, dall’Umbria, dalla Liguria? E come potrebbero farlo? E credete voi comunque che le costituende regioni a statuto ordinario accetteranno, qualora vi fossero differenze di fondo tra le loro prerogative e quelle delle regioni a statuto speciale, di rimanere a contatto di gomito e in condizioni di inferiorità?

Questi sono problemi politici, costituzionali, di ordinamento delle regioni, di ordinamento generale dello Stato sui quali noi modestamente vi invitiamo a riflettere.

Inoltre, e con riferimento alle considerazioni che io mi sono permesso di svolgere, ritengo, di poter dire che fra le tre impostazioni di fondo che in relazione all’articolo 15 ho indicato all’inizio, quella pluralistica della Democrazia cristiana di un tempo, quella federalistica e quella che io definisco neo-anarchica, la concezione pluralistica della Democrazia cristiana di un tempo non abbia più spazio. Essa non ha più spazio politico perché si trattava di una concezione pluralistica ma al tempo stesso organica, si trattava, lo riconosciamo noi stessi, di una concezione pluralistica ma che si riferiva ad uno Stato articolato attraverso il riconosciuto pluralismo dei corpi intermedi e soprattutto dei corpi sociali.

Quanto vi abbiamo detto tutti mi permetto di affermare quanto vi sto dicendo io dimostra che non esiste spazio politico e che dall’approvazione di questa legge-quadro in poi non esisterà spazio costituzionale per l’attuazione, per la realizzazione di un pluralismo di quel genere.

Restano quindi a scontrarsi due concezioni, quella federalistica e quella neo-anarchica. Quanto alla prima, ho dato atto all’onorevole Marchetti di averla enun-ziata lui solo con piena schiettezza. Però l’onorevole Marchetti non si dorrà se io rileggo talune sue espressioni le quali chiariranno fino in fondo ai colleghi di che cosa si tratta.

L’onorevole Marchetti ci è venuto a dire esattamente questo: quando chiediamo l’autonomia per le regioni, cioè l’autonomia politica ed amministrativa, per regioni come la Lombardia, il Piemonte, la Campania e altre, chiediamo un potere

che in misura ben maggiore queste regioni ebbero nel passato. Sapete quando? Ve lo dice l’onorevole Marchetti. II Piemonte ebbe addirittura una politica estera, militare, economica, tributaria, agricola che portò allo sviluppo economico e culturale e infine all’unificazione politica dell’intero paese. E che, vogliamo riconquistare l’Italia?

Io ho letto alcune tabelle…”

MARCHETTI: “Il permesso di fissare il numero delle auto pubbliche. “

ALMIRANTE: “Se io sapevo che questo era il problema, glielo davo subito il permesso, onorevole Marchetti, e non davamo luogo né a questa legge né a questa discussione. Se si tratta di qualche permesso per auto pubbliche, onorevole Marchetti, si rivolga al suo presidente di gruppo, sono problemi che risolverà, o al Presidente del Consiglio ad al ministro del Lavoro. Se questo è il problema.

Se poi ella viene a dire in questo Parlamento, in cui c’è pur scritto qualcosa (vediamo qualche cosa intorno a noi, non ce ne siamo dimenticati perché, qualunque sia la nostra impostazione politica, dottrinaria, storica, culturale, ci sono cose che nessuno può dimenticare; badi, io ho studiato a Torino e Torino è per me una specie di seconda patria), dopo tanti anni, che il Piemonte ebbe una sua politica estera e anche militare, onorevole Marchetti, senza alcun dubbio, devo dire, per fortuna il Piemonte ebbe una sua politica estera e anche militare, però ritenne di servirsene per portarci ad una situazione unitaria. Tanta era la volontà unitaria di quella classe dirigente che sacrificò Torino capitale, sacrificò prerogative che potevano essere considerate anche giuste; non parlò, quella classe dirigente, in termini di classe né in termini di clientela politica, ma parlò in termini nazionali unitari.

Vogliamo andare indietro, onorevole Marchetti? Non pensiamo che ella voglia andare indietro. “

MARCHETTI: “Cavour era regionalista. “

ROMUALDI: “Era piemontese. “

ALMIRANTE: “Veda, onorevole Marchetti, non avviliamo nomi simili in una Italia politica come questa. La classe dirigente del risorgimento ha fatto l’Italia. Noi ci rivolgiamo a lei, federalista in buona fede, federalista di Varese, federalista della Valtellina, federalista che considera il regionalismo, il federalismo come il modo di sottrarsi ad una burocrazia centralizzata che le è molto antipatica, e le diciamo: guardi, i problemi che la interessano, e che interessano giustamente tanti abitanti della sua provincia e di altre province, potrei dire di tutte le province d’Italia, a cominciare da Roma, si risolvono e si possono risolvere o avrebbero potuto risolversi in termini di decentramento amministrativo.

A questo riguardo il discorso può andare avanti finché ella vuole, con noi, onorevole Marchetti. E quando ella mi parla delle licenze delle auto, mi dimostra che in fondo all’animo suo c’è questa logica, giusta, sacrosanta esigenza di sottrarre al peso e al gravame non della burocrazia come uomini o come uffici, ma della burocrazia come istituto antiquato, i cittadini italiani, i quali hanno necessità di trovarsi lo Stato cordialmente a portata di mano in ogni parte d’Italia.

Ma per questo esistono istituti di decentramento che non sono stati attuati; esiste un Ministero per la riforma burocratica, che ormai in quasi 15 anni, e dopo che si sono avvicendati a palazzo Vidoni 14-15 ministri, non è riuscito o non ha voluto a far nulla, non ha emanato alcuna norma.

I decreti delegati in tema di decentramento, sa quanti sono da quando è stata promulgata la legge sul decentramento? Sedici in tutto! E vi è una relazione sdegnosa dell’onorevole Gonella, a questo riguardo, che denuncia l’incuria, l’incapacità e la mala volontà della classe dirigente politica italiana in tema di decentramento.

Perché è avvenuto questo? Perché il decentramento, onorevole Marchetti, è utile alle popolazioni, mentre le regioni sono utili alle clientele politiche o ai fini sovversivi di coloro che le vogliono. Questa è la realtà di fronte alla quale ci si deve porre onestamente.

Non parliamo quindi di federalismo e ricordiamoci anche a questo riguardo non solo i precedenti, ma soprattutto gli impegni che furono presi e i pericoli ai quali si va incontro.

Io ho ricordato prima in via generica ai colleghi della Democrazia cristiana e lo desidero ricordare ora in maniera precisa un documento che li dovrebbe interessare a questo riguardo, una dichiarazione dell’onorevole Scelba al consiglio nazionale della Democrazia cristiana del novembre 1962: «In proposito richiamo la risoluzione della direzione della Democrazia cristiana, in data 27 settembre 1962, nella quale si trova questa affermazione: che è inconcepibile una articolazione dello Stato in centri di potere importanti come quelli costituiti dalle regioni al di fuori di uno stretto e coerente collegamento con la politica generale del Governo».

A che punto siamo oggi a questo riguardo? Oggi siamo alle prossime costituenti regionali. E il termine costituenti regionali io l’ho notato durante questo dibattito è stato lanciato dall’estrema sinistra e ripreso, con la solita accortezza e con la solita ingenuità, o doppiezza a seconda dei casi, sui banchi del centro. Di costituenti regionali ha parlato per il Partito comunista, nella discussione generale, l’onorevole Giancarlo Ferri, il quale ha dichiarato che «le regioni nascono da un’acuta tensione sociale e vivranno la loro alba in costituenti regionali».

E quando l’onorevole Giancarlo Ferri, a nome del Partito comunista, parla di costituenti regionali, non ne parla in ordine dell’approvazione degli statuti regionali, ma in ordine al problema del nuovo patto costituzionale.

E la sinistra della Democrazia cristiana riprende con imprudenza il termine «costituenti regionali», perché in un’Italia seria io credo si debba parlare di una sola

Assemblea costituente, quella che c’è stata, o in prospettiva si possa parlare di un’altra Assemblea costituente; ma se si arriva a parlare in questo ramo del Parlamento di costituenti regionali e se non si chiarisce che il termine costituenti regionali è stato usato impropriamente dal punto di vista tecnico ed ha voluto riferirsi solo alla potestà da parte delle regioni di approvare i loro statuti, ma si riferisce invece, com’è chiara e manifesta intenzione dei colleghi che hanno parlato, ad una volontà di dar luogo da parte delle nuove regioni, già prefigurate così, ad una attività costituente, o precostituente, o paracostituente, allora io vorrei sapere: ci troveremo in stato di assedio, costituzionalmente, quando le 15 regioni saranno state istituite?

Se siamo all’alba di una fase costituente della vita politica italiana e se, in quest’ alba che speriamo non sanguigna, noi ci siamo perché talune parti politiche, purtroppo prevalenti o quasi del tutto prevalenti, vogliono conferire alle regioni a statuto ordinario una potestà costituente e quindi dirompente rivoluzionaria, è normale che le dicano loro queste cose, i comunisti, hanno il diritto di dirle ed hanno perfino la franchezza o l’imprudenza di dirle; ma quando le dite voi?

Io leggo l’onorevole Verga della Democrazia cristiana: «La determinazione dei principi fondamentali delle leggi dello Stato spetta sì al legislatore statale, ma se questi non vi provvede in modo espresso, vi soccorre siamo all’articolo 15 l’opera dell’interprete al solito! e precisamente del legislatore regionale, del Governo e della Corte costituzionale, nei momenti e con le procedure previste dalla Costituzione. Si dovranno inoltre fare partecipare le regioni, a mio parere, anche all’elaborazione delle leggi quadro, attraverso un processo di collaborazione tra i consigli regionali e il Parlamento, in modo che le regioni assumano nella fase iniziale della loro vita una funzione di carattere costituente».

Qui il concetto è spiegato: il Parlamento si deve spogliare a priori, secondo uno dei vostri colleghi, della funzione che gli è propria, che gli è tipica, che nessuno contesta, che dal punto di vista costituzionale nemmeno i comunisti contestano, di dar vita a delle leggi-quadro. Il Parlamento potrà non farlo, sarà responsabile di non averlo fatto, ma è una funzione che indubbiamente gli spetta e che nessuno gli contesta.

Ebbene, un collega della Democrazia cristiana, penso in nome della corrente che egli rappresenta, viene a proporre fin da adesso, viene a mettere sotto l’edificio quest’altra bomba andando oltre le stesse speranze dei socialcomunisti che i consigli regionali collaborino con il Parlamento nazionale alla formulazione delle leggi-quadro.

Io vorrei sapere dove trovi posto, nell’attuale Costituzione, la possibilità di collaborazione, nella iniziativa legislativa o addirittura nell’approvazione o nella discussione o nella formazione della volontà legislativa, fra Parlamento nazionale e parlamenti regionali.

E se, per caso, vi fosse qualche parlamento regionale non disposto a questo tipo di collaborazione, faremmo degli accordi a mezzadria, di compartecipazione, a cottimo fra il Parlamento nazionale e taluni parlamenti regionali disposti a collaborare, a fare l’onore di collaborare con il Parlamento nazionale a questo riguardo?

Badate che la stessa tesi è sostenuta per brevità non leggo la citazione da un vostro collega, l’onorevole Bodrato. Non si tratta quindi di tesi sostenute solo dalla estrema sinistra e da una piccola parte della Democrazia cristiana. Si tratta di tesi largamente sostenute.

Io, polemizzando poco fa con l’onorevole Galloni, ho sostenuto che, attraverso l’abrogazione dell’articolo 9 della legge n. 62 del 1953 e quindi l’indiscriminato uso da parte delle regioni della potestà legislativa, sia pure in ordine a quelle 18 materie, si giunge alla fine della certezza del diritto in Italia. Poiché mi sono limitato a de-nunziare la tesi, desidero soffermarmi ora un momento su di essa, trattandosi di argomento, credo, di fondamentale importanza.

La certezza del diritto, penso sia nozione comune, sta nella certezza della unicità del diritto. Nella unicità e nella certezza sta la eticità del diritto. In proposito leggiamo insieme una sentenza del Consiglio di Stato adottata nell’adunanza plenaria dell’11 luglio 1956. Essa dice: «Fondamentale esigenza degli ordinamenti statali a base regionalistica è l’unicità del sistema giuridico nazionale, almeno per quanto riguarda gli istituti e i principi generali. Questo comporta che unici debbano rimanere nello Stato i supremi organi preposti a regolare l’applicazione del diritto nelle branche corrispondenti alle rispettive competenze».

Ora, io chiedo: la tesi, avanzata qui dalla Commissione affari costituzionali e dal suo relatore, delle regioni interpreti della legge dello Stato; la tesi, avanzata e sostenuta dalla maggioranza regionalistica, della necessaria abrogazione dell’articolo 9 della legge n. 62 e della opportuna abrogazione della potestà per le regioni di dar luogo, anche senza leggi-quadro, alla loro attività legislativa, è compatibile con la certezza del diritto, con la unicità del diritto, con la eticità del diritto, con la sentenza, che vi ho letto, del Consiglio di Stato in adunanza plenaria?

Credete che, per esempio, non siano possibili lesioni del diritto di cittadinanza?

Quando discuteremo, fra non molto, del Trentino-Alto Adige, ci sarà facile dimostrarvi che a lesioni del diritto di cittadinanza si sta per giungere per volontà della stessa maggioranza del Trentino-Alto Adige.

Ci direte che si tratta di una regione a statuto speciale, ma io vi ho già dimostrato che le regioni ordinarie, in linea di principio, non fruiranno di diritti minori.

Ci direte ancora che si tratta di una legge speciale, legata ad accordi internazionali. Ma noi insisteremo dicendovi che, per analogia, lesioni del diritto di cittadinanza potranno essere apportate dai singoli diritti regionali, anche a statuto ordinario. Il caso del Trentino-Alto Adige è un caso limite ed è vergognoso, perché legato a precedenti impegni internazionali, ma casi di questo genere, cioè casi di razzismo regionale, come quelli che si verificano nel Trentino-Alto Adige per motivi e ragioni internazionali, si potranno verificare in altre parti d’Italia per motivi legati a ragioni di classe.

Il razzismo di classe, infatti, non è meno feroce del razzismo legato con interessi e con concessioni internazionali, quale quello che pesa sul destino della minoranza di lingua italiana in Alto Adige.

Ed inoltre vi rendete conto o no, sempre in relazione alla certezza del diritto, della gravità della differenziazione territoriale di diritti fondamentali? I diritti fondamentali del cittadino, per 18 branche della legislazione, saranno, da quando entreranno in funzione le regioni a statuto ordinario, senza preventiva necessità di leggi-quadro, regolate per 18 branche, in 15 materie diverse. E ho già ricordato prima che per taluni settori ho parlato dell’agricoltura, ma potrei parlare di qualunque altro settore: lavori pubblici, turismo, istruzione professionale lo stesso cittadino può avere interessi in più di una regione e può essere sottoposto a una diversa legislazione a seconda della regione in cui ha i propri beni, i propri interessi o in cui svolge le proprie attività.

Ad esempio, è tipica la partecipazione ai concorsi pubblici o la frequenza nelle scuole sia normali sia professionali. Si scatenerà legislativamente la concorrenza tra le regioni a proposito dell’istruzione professionale. Si cercherà di attirare gli alunni facilitandoli. Le regioni più demagogiche opereranno a danno di quelle meno dema-gogiche. Vi saranno maggiori o minori spinte.

Tutto questo determinerà, senza alcun dubbio, la lesione della certezza del diritto. E non crediate mi riferisco anche a questo argomento perché penso che in fin dei conti esso possa interessare parecchi tra voi che non si verifichino anche altre lesioni del diritto privato quando si sarà istituito l’ordinamento regionale a statuto ordinario. Tutti in dottrina ammettono che la potestà normativa regionale interferirà sul diritto privato.

E se volete che io vi dia un esempio più chiaro, citerò il Di Giuseppe il quale, in uno scritto intitolato Capacità normativa delle regioni in diritto privato, sostiene, credo con ragione, quanto segue: «L’attività normativa regionale in diritto privato può esplicarsi: 1) in campi di particolare contenuto di una norma privatistica già esistente onde adeguarla alle speciali esigenze del luogo e del momento; 2) ponendo in essere disposizioni di diritto privato intese a conseguire il soddisfacimento di un interesse pubblico».

Campi di intervento della regione nel diritto privato? Ne cito alcuni: riordinamento fondiario, ricomposizione di unità aziendali, gestione sociale della proprietà privata, diritto del lavoro in genere, norme sugli ammassi, sussidi e premi di coltivazione, divieto di affitto di fondi rustici, agevolazioni per piccoli imprenditori.

Credete che sia un giurista a sostenere queste tesi disattese da altri? C’è qualche giurista, anche molto noto, che va oltre. Il Virga, ad esempio, notissimo cultore di studi costituzionali sulla regione, scrive: «È da ritenere che le norme regionali in diritto privato possano anche derogare dalle norme del codice civile».

È una tesi che considero estrema che speriamo non si realizzi. Ma è una tesi sulla quale bisogna porre qualche attenzione. Quando si rinuncia anche alle leggi quadro pur di andare avanti, le regioni legiferino e quindi amministrino, le regioni diano luogo liberamente ad atti esecutivi, non so che cosa pensare.

Dice l’onorevole Galloni che la Corte costituzionale vigilerà ed è poco male se ci saranno molte contese. Io cito a questo riguardo alcune sentenze preoccupanti della

Corte costituzionale, perché credo che queste cose debbano essere dette in tempo. Si tratta delle sentenze n. 35, n. 109 e n. 123 del 1957 le quali stabiliscono che le regioni possono legiferare in materia privatistica e in particolare nel campo contrattuale, purché le norme regionali mirino al soddisfacimento di interessi pubblici della regione, si riferiscano a situazioni locali eccezionali (chi giudicherà ciò? La maggioranza politica) e si limitino ad un adattamento temporaneo (questa espressione in una sentenza della Corte costituzionale è veramente straordinaria perché ci offre una garanzia «temporanea» delle norme statali in particolari situazioni ambientali).

Dopo di che e malgrado ciò, la Corte ha annullato due leggi regionali siciliane in materia di enfiteusi. Quindi si passa dall’annullamento di leggi forse legittime all’ approvazione di leggi regionali forse illegittime e comunque all’accettazione del criterio secondo cui la legge regionale può interferire nelle norme di diritto privato fino al punto da giungere alla modificazione del codice civile.

La stessa Corte costituzionale, d’altra parte, con la sentenza n. 109 del 1957 ha affermato che l’unità politica verrebbe lesa da una disciplina territorialmente differenziata dei rapporti privati, dati i gravi riflessi che una tale differenziazione avrebbe nel campo economico e sociale.

Quindi la Corte costituzionale invocata dall’onorevole Galloni da un lato ammette che sarebbe una lesione della certezza del diritto e dell’unità dello Stato il riconoscere alle regioni la possibilità di interferire nei rapporti privati; dall’altro nega in taluni casi alle regioni tale interferenza quando viene chiamata a sentenziare; dall’ altro ancora consente alle regioni, in casi eccezionali e temporaneamente, la stessa interferenza quando per casi diversi sia chiamata a intervenire. Io penso dunque che la garanzia, asserita come tale dall’onorevole Galloni, non appaia eccessivamente tale.

E poiché molte volte ci è stato chiesto quale sia la nostra concezione dello Stato, in alternativa e in antitesi con le confuse concezioni che nascono dal nostro esame di questa legge, di questo articolo e della situazione politico-costituzionale che ci troviamo di fronte, desidero avviandomi alla conclusione in primo luogo chiedere che cosa sia lo Stato regionale che dovrebbe sorgere da questa legge, e in particolare da questo articolo, e in secondo luogo quale sia l’alternativa, anche costituzionale, che si potrebbe contrapporre allo Stato regionale, quale questa legge e questo articolo potrebbero partorirlo.

A proposito dello Stato regionale come da questa legge potrebbe derivare, debbo scomodare ancora una volta il relatore di maggioranza onorevole Tarabini, per citare un passo della sua relazione che, in mancanza di una interpretazione diversa, e senza dubbio migliore, mi appare piuttosto preoccupante.

Nella sua relazione egli dice: «Il problema interpretativo rappresentato dall’articolo 117 della Costituzione si impone poi per un altro verso strettamente connesso al precedente e connesso altresì con l’aspetto finanziario del disegno di legge in esame. L’interpretazione che nega la subordinazione della legislazione regionale all’emanazione di leggi-cornice quindi l’interpretazione dell’articolo 15 ultima edizio-

ne è stretta parente di quella che assegna allo Stato un potere meramente direttivo nelle materie elencate dall’articolo 117 della Costituzione, potere che in sede legislativa si esplica con la statuizione pregressa o a venire dei princìpi fondamentali e in sede amministrativa, secondo il cosiddetto criterio del parallelismo, con l’esercizio di attività di mero indirizzo e coordinamento».

Vorrei sapere dalla cortesia dell’onorevole Tarabini se, quando afferma che la concezione che ha portato all’abrogazione dell’articolo 9 è stretta parente di quella che assegna allo Stato funzioni meramente direttive e dal punto di vista legislativo e dal punto di vista amministrativo ed esecutivo, egli ritenga di essere d’accordo con una concezione simile e quindi ritenga che lo Stato regionale debba avere soltanto un potere meramente direttivo, neppure più di coordinamento, di indirizzo, di prospettiva, di impulso o di propulsione, come stamane diceva l’onorevole Galloni, ma un potere meramente direttivo non solo dal punto di vista legislativo ma anche dal punto di vista amministrativo.

Se questa è la vostra concezione ufficiale dello Stato delle regioni come dovrebbe sorgere, penso che i colleghi della maggioranza debbano riflettere prima di aderire a concezioni di questo genere.

Quanto a noi, io non vi citerò nulla di nostro. Vi citerò qualche cosa di vostro, di caro a voi, alla vostra parte, alla vostra dottrina (mi indirizzo ai colleghi della Democrazia cristiana, ma, come vedrete, non soltanto a loro) fino a parecchi anni fa e poi dimenticato per motivi politici, talora per motivi di faziosità politica, comunque dimenticato, pretermesso, caduto nell’oblio. Leggerò qualche citazione per dimostrarvi che, prima di parlare di patti costituzionali con l’anarchia, voi il patto di coscienza dovreste avere la bontà di farlo con voi stessi per ristudiare (è un modesto consiglio che mi permetto di darvi), rimeditare le vostre origini, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, le ragioni della vostra presenza politica in Italia, le ragioni della vostra presenza costituzionale in Italia, le ragioni del vostro successo politico innegabile e le ragioni guida di tutta la vostra battaglia politica, dal non ex-pedit al patto Gentiloni e fino ai nostri giorni.

Io ho l’impressione che voi abbiate meditato su tali ragioni all’epoca della Costituente perché forse era il clima adatto o perché forse alla vostra testa non ancora in qualità di promossi perché rimossi, ma in qualità di uomini in piena attività di servizio erano uomini che avevano dato luogo alle tradizioni da cui aveva tratto vita e ragione di presenza nella politica italiana il Partito popolare.

E allora queste carte ingiallite, questi vecchi ricordi ce li vogliamo vedere insieme per un momento? Sono poche citazioni, ma di qualche importanza. La seconda Commissione dell’Assemblea Costituente pose a se stessa, attraverso il relatore democristiano onorevole Mortati, deputato e costituzionalista, il problema della rappresentanza organica delle categorie, che avrebbe dovuto costituire il Senato. Diceva il Mortati: «Le categorie si possono intendere con due significati; o con significato economico, in cui le categorie rappresentano gli interessi delle professioni che inter-

vengono nella vita economica come fattori della produzione e del consumo o con significato supereconomico, e quindi culturale, assistenziale o, se si vuole, anche professionale».

A seguito di questa presa di posizione, lo stesso onorevole Mortati, a nome della Democrazia cristiana, presentò un ordine del giorno alla seconda Commissione della Costituente per l’istituzione di una seconda Camera corporativa, ordine del giorno approvato il 7 settembre 1946: «L’istituzione di una seconda Camera è necessaria a dare alla rappresentanza politica pienezza di espressione, collegandola più intimamente con la complessiva struttura sociale».

Per chi non avesse capito, l’approvazione di quest’ordine del giorno era stata preceduta da una dichiarazione fatta alla stessa seconda sottocommissione dal più autorevole, allora, tra i regionalisti convinti della vecchia classe dirigente del Partito popolare in quel momento della Democrazia cristiana l’onorevole Piccioni.

Questi, in sottocommissione, il 7 settembre 1946 aveva dichiarato: «I democristiani, che hanno una concezione della funzionalità sociale in senso perfettamente organico e credono che non soltanto l’individuo come tale abbia un valore e un peso decisivo nella vita sociale e politica della nazione, ma che anche i gruppi abbiano un loro valore e peso da far valere, ritengono che questa concezione si debba riflettere nella seconda Camera, con il preciso intendimento di garantire il sistema democratico; il che non avverrebbe se la seconda Camera rispecchiasse esattamente la prima».

Lo stesso onorevole Piccioni, in una precisazione davanti alla stessa sottocommissione, il 2 ottobre 1946: «La Democrazia cristiana tende all’attuazione della democrazia in Italia, non già come una ripetizione meccanica degli esperimenti dell’organizzazione democratica dello Stato quale si è avuta nell’ottocento, bensì partendo da premesse diverse per giungere alla costruzione del nuovo Stato democratico su una base organica». Soggiungeva che si può ironizzare sul significato delle parole «rappresentanza organica», e ironizzavano coloro che gli dicevano che la rappresentanza organica è un termine corporativo, ma sta di fatto che esse hanno un significato profondamente realistico, aderente all’odierna struttura sociale. Il partito democristiano diceva in sostanza l’onorevole Piccioni non vuole una struttura della nuova democrazia italiana basata su istituti che esprimano soltanto una concezione atomistica e individualistica della vita, quale era quella del secolo passato, ma vuole una struttura che poggi su nuovi istituti più aderenti alla realtà sociale della nostra epoca, realtà che appunto si va manifestando organicamente mediante nuove forme di raggruppamenti sociali, ossia attraverso le cosiddette forze vive di cui tanto si è parlato.

E quel maligno sia detto senza ingiuria, ma con simpatia dell’onorevole Lussu commentava (è a verbale): «L’onorevole Piccioni e i suoi amici sperano di creare quella che per essi è una esigenza morale della vita politica moderna, ossia la collaborazione di classe».

Invece, un certo onorevole La Pira, all’Assemblea Costituente, l’11 marzo 1947 diceva: «Io per temperamento, anzi noi tutti, siamo in radice contrari ad ogni forma

di corporativismo. La sola parola ci dà fastidio (soprattutto agli ex gerarchi diventati democristiani la parola dava fastidio, temevano che li scoprisse), ma se voi ammettete l’esistenza di queste comunità di lavoro con struttura istituzionale, che potranno risolvere il problema sociale, e queste organizzazioni di classe da cui trae forza tutta la classe lavoratrice, perché non dovrebbe esserci una ripercussione costituzionale di esse nella composizione della seconda Camera?».

Quindi, in realtà solo la parola gli dava tanto fastidio, ma il concetto, la sostanza, l’idea, il principio, la tradizione egli sentiva che gli appartenevano e non intendeva lasciarli, neppure quando si ironizzava.

Riallacciandomi a quanto dicevo prima, ricordo il progetto presentato dal già citato onorevole Tosato, a nome di tutta la Democrazia cristiana, il 25 settembre 1946. «Articolo 1: Il Senato è composto dai rappresentanti effettivi degli interessi generali attinenti 1) agli enti locali territoriali; 2) alla scuola, alla cultura, all’arte; 3) al lavoro; 4) all’industria e al commercio; 5) all’agricoltura; 6) all’ artigianato; 7) alla giustizia; 8) alla sanità pubblica».

Si dà il caso che dopo qualche tempo, per il famoso compromesso, l’Assemblea Costituente abbia collocato quasi tutti questi interessi nell’articolo 117 della Costituzione, trasformando il pluralismo sociale in un pluralismo politico e dando vita, per la vostra diserzione dalle vostre tesi corporative, colleghi democristiani, ad una organizzazione individualistica ed atomistica, atomizzante dello Stato, disgregatrice dello Stato.

Questo vi volevo dire, per fare due chiacchiere in quella che, in fin dei conti, potrebbe anche essere considerata una vecchia famiglia, e per dimostrarvi che bisogna stare molto attenti, quando si risponde ad una determinata tradizione, a dimenticarla, per pendere verso altre parti che, a loro volta, dimenticano, o fingono di dimenticare, le loro tradizioni per motivi politici, trascurando, tutti quanti voi insieme, gli interessi superiori o almeno quelli che noi consideriamo interessi superiori della nazione.

E siccome io non voglio infliggere ai soli democristiani questa modestissima paternale, mi permetto di associare (inaspettatamente per voi) repubblicani e comunisti in questa stessa paternale, perché le ultime due citazioni li riguardano.

L’onorevole Conti, deputato all’Assemblea Costituente, proponeva anche egli, come relatore della seconda Commissione, un Senato in parte eletto dalle regioni e in parte da altri enti, quali le organizzazioni sindacali o le università. E l’onorevole Laconi, il 5 marzo, parlando in Assemblea Costituente diceva testualmente: «In questo senso, da parte del relatore della terza Sottocommissione, onorevole Di Vittorio (e il nome credo dica qualcosa), fu presentata la proposta di introdurre nell’ordinamento del nostro Stato un consiglio del lavoro in cui le diverse categorie che partecipano al ciclo produttivo intervengano in proporzione della loro rilevanza numerica, in proporzione del loro peso effettivo nella vita della nazione». L’onorevole Capua, liberale, interrompeva: «Torniamo alle corporazioni!». Se consentite il punto esclamativo ce lo mettiamo anche noi.”

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